1. Introduzione: le ipotesi problematiche. - 2. Le possibili soluzioni per l’imputazione della conseguenza ulteriore non voluta del reato-base doloso. - 3. Prima soluzione: il dolus indirectus. - 4. Seconda soluzione: la responsabilità oggettiva secondo la logica del versari in re illicita. - 4.1. Le ragioni del ‘successo’ della responsabilità oggettiva. - 4.2. Prime reazioni critiche alla responsabilità oggettiva. - 4.3. La responsabilità oggettiva in Italia fino al 1988. - 5. Terza soluzione: la colpa specifica per violazione di legge penale. - 6. Quarta soluzione: la responsabilità oggettiva come responsabilità da rischio illecito. - 7. Quinta soluzione: la colpa (concepita ed accertata nei suoi requisiti ordinari). - 7.1. Le indicazioni interpretative fornite dalla giurisprudenza costituzionale. - 7.2. La soluzione ‘costituzionalmente orientata’ accolta dalla sentenza Ronci. - 8. È davvero possibile concepire una colpa in attività illecita? - 8.1. Prima obiezione: “la contradizion che nol consente” – esposizione e replica. - 8.2. Seconda obiezione: l’irreperibilità di un agente-modello in un contesto illecito – esposizione e replica. - 9. Ulteriori conferme alla colpa in attività illecita. - 10. Si scrive “colpa”, ma si legge “responsabilità oggettiva”? - 10.1. Primo campanello d’allarme: la colpa per violazione di legge penale. - 10.2. Secondo campanello d’allarme: l’impoverimento contenutistico della colpa in attività illecita in alcune pronunce giurisprudenziali. - 10.3. Terzo campanello d’allarme: la deludente prassi giurisprudenziale tedesca ed austriaca. - 11. Come garantire appieno la capacità di rendimento della colpa in attività illecita? - 12. Colpa in attività illecita – dalle parole ai fatti: a) in relazione all’ipotesi di morte del cessionario di sostanze stupefacenti. - 13. (Segue): b) in relazione ad altre ipotesi di conseguenza non voluta. - 14. Considerazioni sul quantum della pena: “nessuna pena più grave senza colpevolezza più grave”. - 15. Dopo la sentenza Ronci: possibili sviluppi. - 16. Conclusione.
L’alternativa tra responsabilità oggettiva e colpa in attività illecita per l’imputazione della conseguenza ulteriore non voluta, alla luce della sentenza Ronci delle Sezioni Unite sull’art. 586 c.p / F. Basile - In: Studi in onore di Mario Romano / [a cura di] M. Bertolino, G. Forti, L. Eusebi. - Napoli : Jovene, 2011. - ISBN 9788824320238. - pp. 699-765
L’alternativa tra responsabilità oggettiva e colpa in attività illecita per l’imputazione della conseguenza ulteriore non voluta, alla luce della sentenza Ronci delle Sezioni Unite sull’art. 586 c.p.
F. BasilePrimo
2011
Abstract
1. Introduzione: le ipotesi problematiche. - 2. Le possibili soluzioni per l’imputazione della conseguenza ulteriore non voluta del reato-base doloso. - 3. Prima soluzione: il dolus indirectus. - 4. Seconda soluzione: la responsabilità oggettiva secondo la logica del versari in re illicita. - 4.1. Le ragioni del ‘successo’ della responsabilità oggettiva. - 4.2. Prime reazioni critiche alla responsabilità oggettiva. - 4.3. La responsabilità oggettiva in Italia fino al 1988. - 5. Terza soluzione: la colpa specifica per violazione di legge penale. - 6. Quarta soluzione: la responsabilità oggettiva come responsabilità da rischio illecito. - 7. Quinta soluzione: la colpa (concepita ed accertata nei suoi requisiti ordinari). - 7.1. Le indicazioni interpretative fornite dalla giurisprudenza costituzionale. - 7.2. La soluzione ‘costituzionalmente orientata’ accolta dalla sentenza Ronci. - 8. È davvero possibile concepire una colpa in attività illecita? - 8.1. Prima obiezione: “la contradizion che nol consente” – esposizione e replica. - 8.2. Seconda obiezione: l’irreperibilità di un agente-modello in un contesto illecito – esposizione e replica. - 9. Ulteriori conferme alla colpa in attività illecita. - 10. Si scrive “colpa”, ma si legge “responsabilità oggettiva”? - 10.1. Primo campanello d’allarme: la colpa per violazione di legge penale. - 10.2. Secondo campanello d’allarme: l’impoverimento contenutistico della colpa in attività illecita in alcune pronunce giurisprudenziali. - 10.3. Terzo campanello d’allarme: la deludente prassi giurisprudenziale tedesca ed austriaca. - 11. Come garantire appieno la capacità di rendimento della colpa in attività illecita? - 12. Colpa in attività illecita – dalle parole ai fatti: a) in relazione all’ipotesi di morte del cessionario di sostanze stupefacenti. - 13. (Segue): b) in relazione ad altre ipotesi di conseguenza non voluta. - 14. Considerazioni sul quantum della pena: “nessuna pena più grave senza colpevolezza più grave”. - 15. Dopo la sentenza Ronci: possibili sviluppi. - 16. Conclusione.File | Dimensione | Formato | |
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