La riforma organica delle procedure concorsuali del 2006 ha introdotto - con l’art. 83-bis l. fall. - il principio secondo il quale, se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma della disposizioni che regolano gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito; ed è affermazione comune, argomentata a contrariis, che, se invece il contratto prosegue con il curatore, lo stesso debba accadere al procedimento arbitrale L’autore sostiene per contro che una prosecuzione del procedimento arbitrale, sia essa automatica o previe le idonee misure da parte degli arbitri, non è mai possibile, se l’oggetto della controversia non lo consente; e sostiene che sia invece applicabile l’art. 43 l. fall. che dispone l’interruzione dei giudizi pendenti a seguito del fallimento (sia pure attraverso un’applicazione armonizzatrice delle norme codicistiche in materia di interruzione)
Arbitrato pendente e subentro del curatore nel contratto contenente la clausola compromissoria / A. Castagnola - In: Studi in onore di G.Verde / AA. VV.. - [s.l] : Jovene, 2010. - ISBN 88-243-1955-6. - pp. 169-178
Arbitrato pendente e subentro del curatore nel contratto contenente la clausola compromissoria
A. CastagnolaPrimo
2010
Abstract
La riforma organica delle procedure concorsuali del 2006 ha introdotto - con l’art. 83-bis l. fall. - il principio secondo il quale, se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma della disposizioni che regolano gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito; ed è affermazione comune, argomentata a contrariis, che, se invece il contratto prosegue con il curatore, lo stesso debba accadere al procedimento arbitrale L’autore sostiene per contro che una prosecuzione del procedimento arbitrale, sia essa automatica o previe le idonee misure da parte degli arbitri, non è mai possibile, se l’oggetto della controversia non lo consente; e sostiene che sia invece applicabile l’art. 43 l. fall. che dispone l’interruzione dei giudizi pendenti a seguito del fallimento (sia pure attraverso un’applicazione armonizzatrice delle norme codicistiche in materia di interruzione)Pubblicazioni consigliate
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