Tema del presente studio sono i contratti di assicurazione a copertura della cd creditor protection. Lo studio degli strumenti di creditor protection evidenzia come tali contratti, con il nome di couvertures des prets professionnels o di creditor protection insurance, siano frequentemente utilizzati anche in altri mercati assicurativi europei: quando un finanziatore concede un finanziamento facendo assegnamento sui flussi di reddito da lavoro del soggetto finanziato, diviene infatti normale che quei flussi siano oggetto di una protezione assicurativa. Gli strumenti di creditor protection prendono quindi in considerazione il rischio che il debitore abbia difficoltà a ripagare il mutuo che è stato rateizzato in relazione ai suoi flussi di reddito da lavoro a causa di eventi collegati alla vita. Dal punto di vista economico queste forme contrattuali trovano la propria giustificazione, da un lato, nei vantaggi legati alla divisione del lavoro. Infatti l’ ente finanziatore potrebbe calcolare ex ante la frequenza delle insolvenze e spalmarne i costi su tutti i contratti del medesimo tipo, grazie alla legge dei grandi numeri. Si rileva allora che in realtà questo è il tipo di calcolo attuariale che è alla base dell’impresa di assicurazioni, perciò tale attività è svolta in modo assai più efficiente da un assicuratore piuttosto che da un ente finanziatore. Inoltre la gestione dei sinistri caratterizza da sempre la professionalità dell’assicuratore. Dall’altro lato, ossia quello del finanziato, l’interesse è quello di cautelarsi contro la difficoltà del pagamento delle rate corrispondenti al suo obbligo di restituzione; difficoltà che appunto si collegano a circostanza della vita che sono socialmente tipizzabili e quindi deducibili come il rischio assicurato. Su questo sfondo fattuale lo studio vaglia i diversi scenari giuridici. Nella prassi commerciale tali contratti di assicurazione possono venir costruiti secondo diversi modelli. Un primo modello prevede che il contraente sia, sul lato del soggetto che trasferisce il rischio ad un assicuratore, normalmente un ente finanziatore, mentre l’assicurato coincida con il mutuatario il quale aderisce al contratto già concluso. Gli eventi contemplati nel contratto sono quelli socialmente tipici: morte, disoccupazione involontaria, infortunio o malattia grave. Al verificarsi di tali eventi l’assicuratore si obbliga ad estinguere il mutuo residuo. In realtà simile copertura è una esigenza della banca la quale infatti non è disposta ad elargire il finanziamento se non in presenza di una siffatta copertura assicurativa. Un secondo schema assicurativo prevede che la banca sia contraente ed assicurata e gli eventi dedotti in contratto al cui verificarsi si riconnette il rischio sono i medesimi: morte, disoccupazione involontaria, infortunio o malattia grave. L’equivalenza funzionale tra i due schemi è indubbia. Tuttavia al variare della struttura giuridica varia la distribuzione degli interessi protetti. Infatti, quando il soggetto assicurato è l’ente finanziatore il rischio assicurato è classificabile come perdita pecuniaria. Nel caso in cui invece assicurato sia il mutuatario l’interesse di costui è quello di non dover fronteggiare all’unisono le conseguenze economiche di un evento negativo come una malattia od un infortunio o la perdita del posto di lavoro, e le scadenze del pagamento rateizzato convenute con la banca. Più complesso è il modello relativo alle c.d. polizze fideiussorie, ossia gli strumenti negoziali come fideiussioni o contratti di garanzia prestate da un''impresa di assicurazione. Caratteristica strutturale di tali contratti è la presenza di un impresa di assicurazione la quale verso la corresponsione di un premio ed entro i limiti contrattualmente stabiliti si obbliga a pagare in caso di inadempimento del contraente l''eventuale debito da questo assunto con un terzo che resta estraneo al contratto. Attraverso l’analisi degli scenari giuridici, è possibile svolgere alcune considerazioni. In primo luogo questi strumenti di creditor protection presentano una potenzialità straordinaria: infatti in ragione delle considerazioni fatte in ordine ai cambiamenti relativi al mercato del credito, una garanzia offerta da un soggetto sicuramente solvibile come un''impresa di assicurazione potrebbe rivelarsi decisivo al fine di dotare i crediti finanziari di un rating elevato. Si tratta poi di chiarire quali schemi possono considerarsi ottimali ai diversi fini che possono venir perseguiti dalle parti nella sfera dell’autonomia privata. Occorre però segnalare che le prassi contrattuali evidenziano alcune criticità. Il problema maggiore attiene alla tutela dell’assicurato, sotto il profilo della valutazione circa l’idoneità degli strumenti analizzati a garantire una reale e cosciente manifestazione di volontà in capo all’assicurato. Il secondo problema riguarda i costi di intermediazione. Infine presenta aspetti di criticità anche la trasparenza del contratto non solo per quanto riguarda il profilo del lessico ma anche sotto il profilo della sua struttura. A tale riguardo le strutture che sono in uso nella nostra prassi non sempre tendono verso la semplicità che è presupposto della chiarezza comunicazionale. Da ciò un certo malessere diffuso perché in effetti per il consumatore medio il comprendere il contenuto precettivo di simili contratti è più impossibile che difficile.

Assicurazione e garanzie del credito / A. Candian. - In: BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO. - ISSN 0390-9522. - 62:6(2009), pp. 632-643.

Assicurazione e garanzie del credito

A. Candian
Primo
2009

Abstract

Tema del presente studio sono i contratti di assicurazione a copertura della cd creditor protection. Lo studio degli strumenti di creditor protection evidenzia come tali contratti, con il nome di couvertures des prets professionnels o di creditor protection insurance, siano frequentemente utilizzati anche in altri mercati assicurativi europei: quando un finanziatore concede un finanziamento facendo assegnamento sui flussi di reddito da lavoro del soggetto finanziato, diviene infatti normale che quei flussi siano oggetto di una protezione assicurativa. Gli strumenti di creditor protection prendono quindi in considerazione il rischio che il debitore abbia difficoltà a ripagare il mutuo che è stato rateizzato in relazione ai suoi flussi di reddito da lavoro a causa di eventi collegati alla vita. Dal punto di vista economico queste forme contrattuali trovano la propria giustificazione, da un lato, nei vantaggi legati alla divisione del lavoro. Infatti l’ ente finanziatore potrebbe calcolare ex ante la frequenza delle insolvenze e spalmarne i costi su tutti i contratti del medesimo tipo, grazie alla legge dei grandi numeri. Si rileva allora che in realtà questo è il tipo di calcolo attuariale che è alla base dell’impresa di assicurazioni, perciò tale attività è svolta in modo assai più efficiente da un assicuratore piuttosto che da un ente finanziatore. Inoltre la gestione dei sinistri caratterizza da sempre la professionalità dell’assicuratore. Dall’altro lato, ossia quello del finanziato, l’interesse è quello di cautelarsi contro la difficoltà del pagamento delle rate corrispondenti al suo obbligo di restituzione; difficoltà che appunto si collegano a circostanza della vita che sono socialmente tipizzabili e quindi deducibili come il rischio assicurato. Su questo sfondo fattuale lo studio vaglia i diversi scenari giuridici. Nella prassi commerciale tali contratti di assicurazione possono venir costruiti secondo diversi modelli. Un primo modello prevede che il contraente sia, sul lato del soggetto che trasferisce il rischio ad un assicuratore, normalmente un ente finanziatore, mentre l’assicurato coincida con il mutuatario il quale aderisce al contratto già concluso. Gli eventi contemplati nel contratto sono quelli socialmente tipici: morte, disoccupazione involontaria, infortunio o malattia grave. Al verificarsi di tali eventi l’assicuratore si obbliga ad estinguere il mutuo residuo. In realtà simile copertura è una esigenza della banca la quale infatti non è disposta ad elargire il finanziamento se non in presenza di una siffatta copertura assicurativa. Un secondo schema assicurativo prevede che la banca sia contraente ed assicurata e gli eventi dedotti in contratto al cui verificarsi si riconnette il rischio sono i medesimi: morte, disoccupazione involontaria, infortunio o malattia grave. L’equivalenza funzionale tra i due schemi è indubbia. Tuttavia al variare della struttura giuridica varia la distribuzione degli interessi protetti. Infatti, quando il soggetto assicurato è l’ente finanziatore il rischio assicurato è classificabile come perdita pecuniaria. Nel caso in cui invece assicurato sia il mutuatario l’interesse di costui è quello di non dover fronteggiare all’unisono le conseguenze economiche di un evento negativo come una malattia od un infortunio o la perdita del posto di lavoro, e le scadenze del pagamento rateizzato convenute con la banca. Più complesso è il modello relativo alle c.d. polizze fideiussorie, ossia gli strumenti negoziali come fideiussioni o contratti di garanzia prestate da un''impresa di assicurazione. Caratteristica strutturale di tali contratti è la presenza di un impresa di assicurazione la quale verso la corresponsione di un premio ed entro i limiti contrattualmente stabiliti si obbliga a pagare in caso di inadempimento del contraente l''eventuale debito da questo assunto con un terzo che resta estraneo al contratto. Attraverso l’analisi degli scenari giuridici, è possibile svolgere alcune considerazioni. In primo luogo questi strumenti di creditor protection presentano una potenzialità straordinaria: infatti in ragione delle considerazioni fatte in ordine ai cambiamenti relativi al mercato del credito, una garanzia offerta da un soggetto sicuramente solvibile come un''impresa di assicurazione potrebbe rivelarsi decisivo al fine di dotare i crediti finanziari di un rating elevato. Si tratta poi di chiarire quali schemi possono considerarsi ottimali ai diversi fini che possono venir perseguiti dalle parti nella sfera dell’autonomia privata. Occorre però segnalare che le prassi contrattuali evidenziano alcune criticità. Il problema maggiore attiene alla tutela dell’assicurato, sotto il profilo della valutazione circa l’idoneità degli strumenti analizzati a garantire una reale e cosciente manifestazione di volontà in capo all’assicurato. Il secondo problema riguarda i costi di intermediazione. Infine presenta aspetti di criticità anche la trasparenza del contratto non solo per quanto riguarda il profilo del lessico ma anche sotto il profilo della sua struttura. A tale riguardo le strutture che sono in uso nella nostra prassi non sempre tendono verso la semplicità che è presupposto della chiarezza comunicazionale. Da ciò un certo malessere diffuso perché in effetti per il consumatore medio il comprendere il contenuto precettivo di simili contratti è più impossibile che difficile.
assicurazione ; garanzie ; credito
Settore IUS/02 - Diritto Privato Comparato
2009
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