In questo articolo viene esaminata la disciplina dettata dal nuovo art. 9 ter della c.d. legge fallimentare, ponendosi in rilievo che la norma, benché sia collocata tra quelle che disciplinano la competenza e sia rubricata "conflitto positivO di competenza", in realtà pretende di disciplinare qualcosa di assai più complesso, vale a dire il problema della pluralità di (contemoporanee) dichiarazioni di fallimento di un medesimo soggetto. Partendo dall''adesione a una autorevole dottrina - secondo la quale la dichiarazione di fallimento di un soggetto, se la procedura sia ancora pendente, rende radicalmente inefficace qualsivoglia successiva dichiarazione di fallimento nei confronti dello stesso soggetto - si pone in luce come per molti versi la norma esaminata risulti pletorica, oltre che, probabilmente, anche inadeguata rispetto agli obbiettivi che si prefigge. Si cerca quindi di forninre una interpetazione della norma medesima tale per cui essa conservi capacità precettiva, senza tuttavia inficiare principi cardine del diritto processuale fallimentare.

Pluralità di dichiarazioni di fallimento nei confronti di un medesimo soggetto : la disciplina dettata dall'art. 9 ter l. fall / S.M. Vanzetti. - In: RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE. - ISSN 0035-6182. - 65:5(2010), pp. 1038-1058.

Pluralità di dichiarazioni di fallimento nei confronti di un medesimo soggetto : la disciplina dettata dall'art. 9 ter l. fall.

S.M. Vanzetti
Primo
2010

Abstract

In questo articolo viene esaminata la disciplina dettata dal nuovo art. 9 ter della c.d. legge fallimentare, ponendosi in rilievo che la norma, benché sia collocata tra quelle che disciplinano la competenza e sia rubricata "conflitto positivO di competenza", in realtà pretende di disciplinare qualcosa di assai più complesso, vale a dire il problema della pluralità di (contemoporanee) dichiarazioni di fallimento di un medesimo soggetto. Partendo dall''adesione a una autorevole dottrina - secondo la quale la dichiarazione di fallimento di un soggetto, se la procedura sia ancora pendente, rende radicalmente inefficace qualsivoglia successiva dichiarazione di fallimento nei confronti dello stesso soggetto - si pone in luce come per molti versi la norma esaminata risulti pletorica, oltre che, probabilmente, anche inadeguata rispetto agli obbiettivi che si prefigge. Si cerca quindi di forninre una interpetazione della norma medesima tale per cui essa conservi capacità precettiva, senza tuttavia inficiare principi cardine del diritto processuale fallimentare.
Settore IUS/15 - Diritto Processuale Civile
Settore IUS/04 - Diritto Commerciale
2010
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