L'istituto dell'addebito nella separazione pare destinato ad un inesorabile declino poiché la giurisprudenza è assai più prudente nel pronunciare sentenze di addebito. Pertanto, nelle sentenze di separazione, sempre più raramente trovano spazio considerazioni fondate sulla condotta tenuta da un coniuge contraria ai doveri che derivano dal matrimonio. Tuttavia, il coniuge che ritiene di aver subito un torto dall'altro, difficilmente accetta che la violazione rimanga priva di una sanzione. Il rimedio offerto dall'azione risarcitoria appare, in questo contesto, l'unica alternativa possibile. La giurisprudenza consolidata affronta il problema della risarcibilità del danno conseguente alla violazione dei doveri matrimoniali nell'ambito dei confini della responsabilità aquiliana. Si afferma dunque che il danno conseguente alla violazione di tali doveri è qualificabile come un danno ingiusto e si legittima chi lo ha subito a chiedere il risarcimento ex art. 2043 c.c.. Se il fatto lede una posizione soggettiva costituzionalmente tutelata, il danneggiato può chiedere anche il risarcimento del danno non patrimoniale patito. L'itinerario ermeneutico che impone di guardare il problema del risarcimento del danno derivante da violazione degli obblighi matrimoniali attraverso la lente costituita dall'art. 2043 c.c. è destinato ad essere superato dopo che la Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato – innovando la propria precedente giurisprudenza – che il danno non patrimoniale è risarcibile anche nella materia della responsabilità contrattuale. Attesa la natura evidentemente relativa dei diritti che nascono dal matrimonio, il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla loro lesione dovrà essere collocato al di fuori dai confini della responsabilità aquiliana. È comunque necessario che la violazione dell'obbligo produca anche la compromissione di una posizione costituzionalmente tutelata. Ci si deve chiedere se sia sufficiente osservare che la famiglia è una formazione sociale costituzionalmente tutelata per concludere che i doveri che derivano dal matrimonio hanno tutti una funzione di protezione rispetto ad un diritto costituzionalmente protetto. La risposta deve essere negativa poiché la tutela costituzionale della famiglia non può essere intesa nel senso dell'esistenza di un diritto di ciascuno ad avere una famiglia serena. Le relazioni endofamiliari hanno una copertura costituzionale solo con riferimento a due aspetti specificamente individuati: l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e il dovere dei genitori di mantenere i figli.

Il danno conseguente alla violazione dei doveri matrimoniali / C.P. Rimini. - In: FAMIGLIA, PERSONE E SUCCESSIONI. - ISSN 1825-7941. - 6:8-9(2010 Sep), pp. 620-623. ((Intervento presentato al convegno Gli strumenti risarcitori nella violazione dei diritti familiari tenutosi a Milano nel 2010.

Il danno conseguente alla violazione dei doveri matrimoniali

C.P. Rimini
Primo
2010

Abstract

L'istituto dell'addebito nella separazione pare destinato ad un inesorabile declino poiché la giurisprudenza è assai più prudente nel pronunciare sentenze di addebito. Pertanto, nelle sentenze di separazione, sempre più raramente trovano spazio considerazioni fondate sulla condotta tenuta da un coniuge contraria ai doveri che derivano dal matrimonio. Tuttavia, il coniuge che ritiene di aver subito un torto dall'altro, difficilmente accetta che la violazione rimanga priva di una sanzione. Il rimedio offerto dall'azione risarcitoria appare, in questo contesto, l'unica alternativa possibile. La giurisprudenza consolidata affronta il problema della risarcibilità del danno conseguente alla violazione dei doveri matrimoniali nell'ambito dei confini della responsabilità aquiliana. Si afferma dunque che il danno conseguente alla violazione di tali doveri è qualificabile come un danno ingiusto e si legittima chi lo ha subito a chiedere il risarcimento ex art. 2043 c.c.. Se il fatto lede una posizione soggettiva costituzionalmente tutelata, il danneggiato può chiedere anche il risarcimento del danno non patrimoniale patito. L'itinerario ermeneutico che impone di guardare il problema del risarcimento del danno derivante da violazione degli obblighi matrimoniali attraverso la lente costituita dall'art. 2043 c.c. è destinato ad essere superato dopo che la Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato – innovando la propria precedente giurisprudenza – che il danno non patrimoniale è risarcibile anche nella materia della responsabilità contrattuale. Attesa la natura evidentemente relativa dei diritti che nascono dal matrimonio, il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla loro lesione dovrà essere collocato al di fuori dai confini della responsabilità aquiliana. È comunque necessario che la violazione dell'obbligo produca anche la compromissione di una posizione costituzionalmente tutelata. Ci si deve chiedere se sia sufficiente osservare che la famiglia è una formazione sociale costituzionalmente tutelata per concludere che i doveri che derivano dal matrimonio hanno tutti una funzione di protezione rispetto ad un diritto costituzionalmente protetto. La risposta deve essere negativa poiché la tutela costituzionale della famiglia non può essere intesa nel senso dell'esistenza di un diritto di ciascuno ad avere una famiglia serena. Le relazioni endofamiliari hanno una copertura costituzionale solo con riferimento a due aspetti specificamente individuati: l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e il dovere dei genitori di mantenere i figli.
risarcimento del danno ; doveri matrimoniali ; violazione
Settore IUS/01 - Diritto Privato
set-2010
Consiglio Superiore della Magistratura
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2434/146118
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