E'' frequente l’uso di clausole destinate ad allocare l’onere della prova in termini diversi da quelli normativi (1) o a selezionare previamente gli elementi in base ai quali dovrà essere risolta un’eventuale controversia tra le parti (2). Con riferimento al fenomeno (1), lo studio si preoccupa di accertare i limiti di validità di tali clausole, in particolare per rapporto all’art. 2698 c.c. ed ai principi processuali in tema di prove. Si suggerisce che le clausole relative all’onere della prova siano invalide allorquando non siano animate da razionali esigenze di corretta allocazione dell’onere probatorio, ma siano semplicemente finalizzate ad assicurare posizioni di vantaggio ad una parte nell’eventualità di una lite, in modo da incrementarne le probabilità di vittoria. Quanto al fenomeno (2), viene esaminata in particolare la c.d. “merger clause”, per accertare i limiti in cui la stessa possa essere considerata valida e, quindi, non contrastante con le regole interpretative (imperative) degli artt. 1362 e 1366 c.c.
Le clausole che regolano l'onere della prova / M. Ambrosoli - In: Clausole a rischio di nullità / G. De Nova; C. Menichino; F. Besozzi; S. Sciumè; V. Timpano; A. Maniaci; M. Locati; L. Zappata; E, Vaglio; C. Radice; M. Ambrosoli; C. Sciumè ; [a cura di] G. De Nova. - CEDAM. - [s.l] : CEDAM, 2009. - ISBN 9788813297145. - pp. 169-188
Le clausole che regolano l'onere della prova
M. AmbrosoliPrimo
2009
Abstract
E'' frequente l’uso di clausole destinate ad allocare l’onere della prova in termini diversi da quelli normativi (1) o a selezionare previamente gli elementi in base ai quali dovrà essere risolta un’eventuale controversia tra le parti (2). Con riferimento al fenomeno (1), lo studio si preoccupa di accertare i limiti di validità di tali clausole, in particolare per rapporto all’art. 2698 c.c. ed ai principi processuali in tema di prove. Si suggerisce che le clausole relative all’onere della prova siano invalide allorquando non siano animate da razionali esigenze di corretta allocazione dell’onere probatorio, ma siano semplicemente finalizzate ad assicurare posizioni di vantaggio ad una parte nell’eventualità di una lite, in modo da incrementarne le probabilità di vittoria. Quanto al fenomeno (2), viene esaminata in particolare la c.d. “merger clause”, per accertare i limiti in cui la stessa possa essere considerata valida e, quindi, non contrastante con le regole interpretative (imperative) degli artt. 1362 e 1366 c.c.File | Dimensione | Formato | |
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