Con sentenza n.253 del 18 luglio 2003, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 222 del c.p. nella parte in cui non consente al giudice di adottare una misura diversa dal ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'infermo di mente dichiarato socialmente pericoloso. Si discute tale sentenza alla luce delle critiche che la Dottrina criminologica e psichiatrico forense ha da tempo avanzato nei confronti dell'istituto dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario e del concetto di "pericolosità sociale".

I cascami del Positivismo: ancora su ospedali psichiatrici giudiziari e pericolosità sociale / I. Merzagora. - In: RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE. - ISSN 1124-3376. - 25:6(2003), pp. 1149-1157.

I cascami del Positivismo: ancora su ospedali psichiatrici giudiziari e pericolosità sociale

I. Merzagora
Primo
2003

Abstract

Con sentenza n.253 del 18 luglio 2003, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 222 del c.p. nella parte in cui non consente al giudice di adottare una misura diversa dal ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'infermo di mente dichiarato socialmente pericoloso. Si discute tale sentenza alla luce delle critiche che la Dottrina criminologica e psichiatrico forense ha da tempo avanzato nei confronti dell'istituto dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario e del concetto di "pericolosità sociale".
Psichiatria forense, Criminologia, Ospedale Psichiatrico Giudiziario, Pericolosità sociale, art. 222 C.P.
Settore MED/43 - Medicina Legale
2003
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