L''analisi prende le mosse dalla constatazione secondo cui nelle discipline, nazionali o uniformi o pattizie, sul riconoscimento delle sentenze straniere è tradizionalmente previsto che il riconoscimento possa essere negato se la sentenza straniera è in conflitto con una sentenza interna antecedente o successiva. La regola è accolta anche nei sistemi (quale quello del Reg. CE 44/2001) in cui il riconoscimento ha carattere automatico. In virtù di tale disciplina alla sentenza straniera non è accordata la possibilità di determinare il superamento degli effetti del primo giudicato formatosi nello Stato richiesto, anche se tale effetto di superamento è normalmente attribuito alle sentenze interne. Tale limitazione è giustificata dal fatto che la "prevalenza del secondo giudicato" si fonda sulla previsione della possibilità che il primo giudicato possa essere fatto valere in sede di sua impugnazione, mentre per il caso di sentenze straniere lo Stato non può fare affidamento sul fatto che la propria sentenza interna sarebbe stata effettivamente spendibile come motivo di impugnazione della sentenza straniera nello Stato di sua provenienza. Il confronto con la disciplina del riconoscimento delle sentenze nei rapporti fra Sister States nelle relazioni interstatali federali degli USA consente di mettere in luce che un diverso assetto è realizzabile solo nell''ambito di un sistema che, a prescindere dal carattere automatico o costitutivo del riconoscimento, ponga come regola fondamentale l''esigenza della vigenza di un unico giudicato in tutto il territorio collegato. Tale impostazione consente di considerare l''effetto di superamento del primo giudicato spettante al giudicato reso per secondo quale uno degli effetti dell''atto giurisdizionale da riconoscere, suscettibile di essere importato dallo Stato richiesto anche in "danno" degli effetti di un proprio(precedente) giudicato interno. Tale constatazione consente di spiegare perchè anche nel passaggio dal sistema della delibazione costitutiva al sistema del riconoscimento automatico nell''ordinamento italiano, in seguito alla L. 218/1995, la disciplina del conflitto è rimasta immutata e continua ad essere possibile negare il riconoscimento sia se la sentenza nazionale è successiva sia se è anteriore a quella straniera da riconoscere. Infatti, la disciplina interna di un ordinamento nazionale non può per definizione assicurare ("unilateralmente") l''esigenza dell''unitaria vigenza di un unico giudicato in tutti i territori collegati, e deve limitarsi a rendere coerente il regime di riconoscimento con le regole di "prevalenza" accolte per i rapporti fra i propri giudicati interni.

Il conflitto internazionale di giudicati fra delibazione costitutiva e riconoscimento automatico nel sistema italiano / E. Merlin - In: Il diritto processuale civile nell'avvicinamento giuridico internazionale. 2Padova : Cleup, 2009. - ISBN 9788861294189. - pp. 853-892

Il conflitto internazionale di giudicati fra delibazione costitutiva e riconoscimento automatico nel sistema italiano

E. Merlin
Primo
2009

Abstract

L''analisi prende le mosse dalla constatazione secondo cui nelle discipline, nazionali o uniformi o pattizie, sul riconoscimento delle sentenze straniere è tradizionalmente previsto che il riconoscimento possa essere negato se la sentenza straniera è in conflitto con una sentenza interna antecedente o successiva. La regola è accolta anche nei sistemi (quale quello del Reg. CE 44/2001) in cui il riconoscimento ha carattere automatico. In virtù di tale disciplina alla sentenza straniera non è accordata la possibilità di determinare il superamento degli effetti del primo giudicato formatosi nello Stato richiesto, anche se tale effetto di superamento è normalmente attribuito alle sentenze interne. Tale limitazione è giustificata dal fatto che la "prevalenza del secondo giudicato" si fonda sulla previsione della possibilità che il primo giudicato possa essere fatto valere in sede di sua impugnazione, mentre per il caso di sentenze straniere lo Stato non può fare affidamento sul fatto che la propria sentenza interna sarebbe stata effettivamente spendibile come motivo di impugnazione della sentenza straniera nello Stato di sua provenienza. Il confronto con la disciplina del riconoscimento delle sentenze nei rapporti fra Sister States nelle relazioni interstatali federali degli USA consente di mettere in luce che un diverso assetto è realizzabile solo nell''ambito di un sistema che, a prescindere dal carattere automatico o costitutivo del riconoscimento, ponga come regola fondamentale l''esigenza della vigenza di un unico giudicato in tutto il territorio collegato. Tale impostazione consente di considerare l''effetto di superamento del primo giudicato spettante al giudicato reso per secondo quale uno degli effetti dell''atto giurisdizionale da riconoscere, suscettibile di essere importato dallo Stato richiesto anche in "danno" degli effetti di un proprio(precedente) giudicato interno. Tale constatazione consente di spiegare perchè anche nel passaggio dal sistema della delibazione costitutiva al sistema del riconoscimento automatico nell''ordinamento italiano, in seguito alla L. 218/1995, la disciplina del conflitto è rimasta immutata e continua ad essere possibile negare il riconoscimento sia se la sentenza nazionale è successiva sia se è anteriore a quella straniera da riconoscere. Infatti, la disciplina interna di un ordinamento nazionale non può per definizione assicurare ("unilateralmente") l''esigenza dell''unitaria vigenza di un unico giudicato in tutti i territori collegati, e deve limitarsi a rendere coerente il regime di riconoscimento con le regole di "prevalenza" accolte per i rapporti fra i propri giudicati interni.
giudicati ; conflitto ; delibazione ; riconoscimento automatico ; sistema italiano
Settore IUS/15 - Diritto Processuale Civile
2009
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