Il caso del reato di "stalking" può aiutare a capire i termini del rischio per la tutela delle donne sia quando una legge ad hoc sia assente, sia quando sia presente, a causa delle notevoli difficoltà di determinarne l’ambito applicativo. Negli ultimi venti anni si è assistito nel mondo occidentale a una sensibile crescita di interesse nei confronti del fenomeno dello stalking. Anche in Italia si è cominciato ad avvertire il bisogno di creare una nuova fattispecie di reato, che si è concretizzato con la presentazione di un disegno di legge al riguardo. La più attenta considerazione da parte dei media, il gran numero di film e libri sull’argomento dimostrano il forte impatto socio-culturale del fenomeno, dando la misura di ciò che una certa società, in un dato momento, percepisce come allarmante o meno. La cultura e, dunque, la sensibilità di una società, ci descrivono il passaggio che unisce il momento in cui questa comincia a interessarsi al fenomeno e quello in cui decide di qualificarlo come comportamento soggetto a pena. Comprendere la portata di un fenomeno quale è lo stalking non può prescindere, quindi, dal riconoscimento del suo legame con la società che lo percepisce come problema sociale così importante da arrivare a porre in atto un processo di criminalizzazione. Per comprendere meglio quali siano le conseguenze di un diverso “approccio normativo” al fenomeno e quali siano le ricadute delle diverse definizioni che di un certo comportamento si danno, è probabilmente necessario indagare quali siano, in merito, i panorami normativi presenti attualmente in Italia e in Inghilterra. Questi due Paesi infatti hanno affrontato in maniera opposta la problematica sollevata dal fenomeno dello stalking. Questa differenza di approccio non può non porre in rilievo le conseguenze che, in termini di “rischio”, la risposta dello Stato può sollevare nella propria società. Laddove, infatti, non è presente una legge ad hoc che tuteli contro un certo tipo di comportamento, è naturale che vi sia un tipo di reazione difensiva che percorre altre strade, oppure che nella realtà non vi sia alcuna concreta difesa, attraverso altre leggi che possano sanzionare comportamenti simili. Laddove, invece, è presente una legge che affronta in modo diretto il problema, la domanda di giustizia è soddisfatta. Resta l’obbligo di verificare in quali termini il comportamento è descritto e, dunque, preso in considerazione dalla norma, non potendosi ignorare le molteplici difficoltà definitorie di comportamenti umani che si vogliono cristallizzare in fattispecie normative. E anche qualora si riesca a giungere a definizioni che sembrano pienamente soddisfacenti per i propri scopi, non si può ignorare che al variare di queste definizioni, variano anche i dati che si registrano con riferimento a queste ultime, in termini ad esempio di percezione del fenomeno o di frequenza dello stesso nella società. Anche qualora si decida di non specificare con un elenco tassativo le ipotesi in cui si può configurare un determinato reato quale lo stalking (tecnica adottata dal Protection from Harassment Act 1997), vi sono sempre incertezze e rischi non solo con riferimento all’inquadramento di situazioni incerte, ma anche con riferimento alla reazione che le stesse vittime possono dimostrare. Dunque non solo l’assenza di una tutela normativa, ma anche la presenza di norme specificamente dirette a tutelare contro un certo comportamento possono introdurre nella società ulteriori elementi di incertezza intorno alla reale portata applicativa delle norme stesse.

Stalking : a particular issue where women's protection against violence is at risk not only when law is lacking, but also when statutes are established, owing to the difficulty in determining how and when to enforce them / B. Liberali. ((Intervento presentato al convegno Law and Justice in the Risk Society tenutosi a Milano ; Como nel 2008.

Stalking : a particular issue where women's protection against violence is at risk not only when law is lacking, but also when statutes are established, owing to the difficulty in determining how and when to enforce them

B. Liberali
Primo
2008

Abstract

Il caso del reato di "stalking" può aiutare a capire i termini del rischio per la tutela delle donne sia quando una legge ad hoc sia assente, sia quando sia presente, a causa delle notevoli difficoltà di determinarne l’ambito applicativo. Negli ultimi venti anni si è assistito nel mondo occidentale a una sensibile crescita di interesse nei confronti del fenomeno dello stalking. Anche in Italia si è cominciato ad avvertire il bisogno di creare una nuova fattispecie di reato, che si è concretizzato con la presentazione di un disegno di legge al riguardo. La più attenta considerazione da parte dei media, il gran numero di film e libri sull’argomento dimostrano il forte impatto socio-culturale del fenomeno, dando la misura di ciò che una certa società, in un dato momento, percepisce come allarmante o meno. La cultura e, dunque, la sensibilità di una società, ci descrivono il passaggio che unisce il momento in cui questa comincia a interessarsi al fenomeno e quello in cui decide di qualificarlo come comportamento soggetto a pena. Comprendere la portata di un fenomeno quale è lo stalking non può prescindere, quindi, dal riconoscimento del suo legame con la società che lo percepisce come problema sociale così importante da arrivare a porre in atto un processo di criminalizzazione. Per comprendere meglio quali siano le conseguenze di un diverso “approccio normativo” al fenomeno e quali siano le ricadute delle diverse definizioni che di un certo comportamento si danno, è probabilmente necessario indagare quali siano, in merito, i panorami normativi presenti attualmente in Italia e in Inghilterra. Questi due Paesi infatti hanno affrontato in maniera opposta la problematica sollevata dal fenomeno dello stalking. Questa differenza di approccio non può non porre in rilievo le conseguenze che, in termini di “rischio”, la risposta dello Stato può sollevare nella propria società. Laddove, infatti, non è presente una legge ad hoc che tuteli contro un certo tipo di comportamento, è naturale che vi sia un tipo di reazione difensiva che percorre altre strade, oppure che nella realtà non vi sia alcuna concreta difesa, attraverso altre leggi che possano sanzionare comportamenti simili. Laddove, invece, è presente una legge che affronta in modo diretto il problema, la domanda di giustizia è soddisfatta. Resta l’obbligo di verificare in quali termini il comportamento è descritto e, dunque, preso in considerazione dalla norma, non potendosi ignorare le molteplici difficoltà definitorie di comportamenti umani che si vogliono cristallizzare in fattispecie normative. E anche qualora si riesca a giungere a definizioni che sembrano pienamente soddisfacenti per i propri scopi, non si può ignorare che al variare di queste definizioni, variano anche i dati che si registrano con riferimento a queste ultime, in termini ad esempio di percezione del fenomeno o di frequenza dello stesso nella società. Anche qualora si decida di non specificare con un elenco tassativo le ipotesi in cui si può configurare un determinato reato quale lo stalking (tecnica adottata dal Protection from Harassment Act 1997), vi sono sempre incertezze e rischi non solo con riferimento all’inquadramento di situazioni incerte, ma anche con riferimento alla reazione che le stesse vittime possono dimostrare. Dunque non solo l’assenza di una tutela normativa, ma anche la presenza di norme specificamente dirette a tutelare contro un certo comportamento possono introdurre nella società ulteriori elementi di incertezza intorno alla reale portata applicativa delle norme stesse.
10-lug-2008
Stalking ; risk ; violence ; women
Settore SPS/12 - Sociologia Giuridica, della Devianza e Mutamento Sociale
Settore IUS/17 - Diritto Penale
Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale - Onlus
Research Committee in the Sociology of Law
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Milano Bicocca
Università degli Studi dell'Insubria
Stalking : a particular issue where women's protection against violence is at risk not only when law is lacking, but also when statutes are established, owing to the difficulty in determining how and when to enforce them / B. Liberali. ((Intervento presentato al convegno Law and Justice in the Risk Society tenutosi a Milano ; Como nel 2008.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2434/140356
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