Lo scritto ripercorre le tappe del processo che ha portato la giurisprudenza a riconoscere la tutela aquiliana degli illeciti endofamiliari. Si analizza, da un lato, la ragione per cui gli strumenti sanzionatori interni al diritto di famiglia sono considerati insufficienti per tutelare colui che subisce la violazione dei doveri che derivano dal matrimonio, cosicché gli interpreti avvertono l'esigenza di fare invece ricorso all'applicazione della clausola generale di cui all'articolo 2043 c.c.. Ci si sofferma poi sui confini del risarcimento del danno non patrimoniale da violazione degli obblighi coniugali per giungere alla conclusione per cui il presupposto indefettibile perché il giudice possa condannare un coniuge al risarcimento del danno morale conseguente alla violazione dei doveri che derivano dal matrimonio è costituito dal fatto che il comportamento non sia una semplice violazione del regime matrimoniale, ma al tempo stesso costituisca una lesione di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente tutelato. Lo scritto si sofferma infine sull'ipotesi particolare, affrontata da una sentenza di legittimità, del risarcimento del danno conseguente al rifiuto o all'impossibilità di intrattenere rapporti sessuali durante il matrimonio. Si cerca di dimostrare che la soluzione di tale problema proposta nella menzionata sentenza non è convincente.

La violazione dei doveri familiari : verso la tutela aquiliana della serenità della famiglia / C.P. Rimini. - In: LA RESPONSABILITÀ CIVILE. - ISSN 1824-7474. - 3:1(2006), pp. 6-12.

La violazione dei doveri familiari : verso la tutela aquiliana della serenità della famiglia

C.P. Rimini
Primo
2006

Abstract

Lo scritto ripercorre le tappe del processo che ha portato la giurisprudenza a riconoscere la tutela aquiliana degli illeciti endofamiliari. Si analizza, da un lato, la ragione per cui gli strumenti sanzionatori interni al diritto di famiglia sono considerati insufficienti per tutelare colui che subisce la violazione dei doveri che derivano dal matrimonio, cosicché gli interpreti avvertono l'esigenza di fare invece ricorso all'applicazione della clausola generale di cui all'articolo 2043 c.c.. Ci si sofferma poi sui confini del risarcimento del danno non patrimoniale da violazione degli obblighi coniugali per giungere alla conclusione per cui il presupposto indefettibile perché il giudice possa condannare un coniuge al risarcimento del danno morale conseguente alla violazione dei doveri che derivano dal matrimonio è costituito dal fatto che il comportamento non sia una semplice violazione del regime matrimoniale, ma al tempo stesso costituisca una lesione di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente tutelato. Lo scritto si sofferma infine sull'ipotesi particolare, affrontata da una sentenza di legittimità, del risarcimento del danno conseguente al rifiuto o all'impossibilità di intrattenere rapporti sessuali durante il matrimonio. Si cerca di dimostrare che la soluzione di tale problema proposta nella menzionata sentenza non è convincente.
Settore IUS/01 - Diritto Privato
2006
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