Quando la violenza di genere attraversa il cyberspazio, l’offesa non cambia soltanto scenario: si amplifica, si diffonde e si moltiplica secondo logiche proprie dell’ambiente digitale. Da questa consapevolezza muove il presente contributo, che assume il recepimento della Direttiva UE/2024/1385 come occasione per interrogarsi sulla capacità del diritto penale italiano di nominare e tipizzare le nuove forme digitali di violenza di genere senza sacrificare legalità, offensività e tipicità della norma penale. Il recepimento degli artt. 5-9 della Direttiva sollecita una verifica dell’adeguatezza dell’apparato penalistico italiano rispetto ai cyber gender-based harms, offrendo l’occasione per interrogarsi non solo sulle lacune normative nazionali, ma anche sulla qualità delle tecniche di incriminazione impiegate per intercettare condotte che, collocandosi nel cyberspazio, assumono modalità di offesa strutturalmente nuove. Muovendo dall’esigenza, espressa dal considerando 18, di circoscrivere la responsabilità penale per i cyber gender-based harms alle sole forme più gravi di offesa, la Direttiva ricorre a soglie fondate sul danno, sull’intenzione di arrecare un danno o sul pericolo di danno. Si va dal “danno grave” (artt. 5 e 6), al “grave danno psicologico” (art. 7, lett. b), c) e d)), fino alle condotte idonee a indurre un serio timore per l’incolumità propria o altrui (art. 7, lett. a)), ovvero qualificabili come “minacciose, offensive o ingiuriose” (ai sensi dell’art. 8). Ne emerge un modello “harm-based”, incentrato su esigenze dimostrative della gravità delle conseguenze subite dalla vittima. Il contributo intende mostrare come il ricorso a tali nozioni, valutative e indeterminate, ponga criticità sul piano della certezza del diritto, della prevedibilità dei giudizi e dell’armonizzazione tra ordinamenti nazionali. Soprattutto, tali soglie rischiano di spostare il baricentro dell’accertamento dalla struttura oggettiva e dall’intrinseca offensività della condotta alla dimostrazione della sofferenza della vittima, delle sue reazioni emotive, della sua vulnerabilità o della sua capacità di elaborare il trauma. In questo modo, oltre a sminuire la serietà della vittimizzazione digitale e la gravità della lesione dei beni giuridici coinvolti, si rischia di riprodurre nel processo dinamiche di vittimizzazione secondaria e lasciare spazio a stereotipi e pregiudizi “genderizzati”, ponendosi in tensione con gli obiettivi della Direttiva. Stabilendo soltanto un quadro minimo, la Direttiva consente di elaborare anche modelli di incriminazione parzialmente diversi. Spostando lo sguardo sull’ordinamento italiano, diverse fattispecie astrattamente applicabili alla cyberviolenza sessuale – tra cui gli artt. 612-bis, 612-ter, 612-quater c.p. – risultano anch’esse costruite attorno alla verificazione di un danno, alla finalità di arrecare un nocumento o all’idoneità della condotta a produrre effetti “evidentemente” pregiudizievoli. Questo contributo cercherà, quindi, di coniugare considerazioni criminologiche, sociologiche e di tecnica della legislazione penale, nella prospettiva di superare modelli harm-based di incriminazione dei cyber gender-based crimes. Inoltre, sarà vagliata l’idoneità delle fattispecie vigenti a rispondere a queste nuove forme di offesa, verificando se esse consentano una risposta coerente o implichino forme di stretching legislativo o interpretativo in collisione con i principi fondamentali del diritto penale. Il contributo esplorerà, infine, soluzioni capaci di valorizzare elementi maggiormente tipizzanti, e beni giuridici, già noti o nuovi, legati al rapporto io-corpo nel mondo digitale; preservando i principi cardine della tradizione penalistica continentale e delineando un intervento penale orientato all’eguaglianza sostanziale, proporzionato ed efficace nel contrasto ai cyber sexual crimes.

«Cyber Sexual Crimes» tra Direttiva UE 2024/1385 e Ordinamento Italiano : Un’analisi critica degli harm-based models / M. Gandolfi. 1. Gender-Based Violence and Criminal Justice - Summer School: 14-16 settembre Pavia 2026.

«Cyber Sexual Crimes» tra Direttiva UE 2024/1385 e Ordinamento Italiano : Un’analisi critica degli harm-based models

M. Gandolfi
2026

Abstract

Quando la violenza di genere attraversa il cyberspazio, l’offesa non cambia soltanto scenario: si amplifica, si diffonde e si moltiplica secondo logiche proprie dell’ambiente digitale. Da questa consapevolezza muove il presente contributo, che assume il recepimento della Direttiva UE/2024/1385 come occasione per interrogarsi sulla capacità del diritto penale italiano di nominare e tipizzare le nuove forme digitali di violenza di genere senza sacrificare legalità, offensività e tipicità della norma penale. Il recepimento degli artt. 5-9 della Direttiva sollecita una verifica dell’adeguatezza dell’apparato penalistico italiano rispetto ai cyber gender-based harms, offrendo l’occasione per interrogarsi non solo sulle lacune normative nazionali, ma anche sulla qualità delle tecniche di incriminazione impiegate per intercettare condotte che, collocandosi nel cyberspazio, assumono modalità di offesa strutturalmente nuove. Muovendo dall’esigenza, espressa dal considerando 18, di circoscrivere la responsabilità penale per i cyber gender-based harms alle sole forme più gravi di offesa, la Direttiva ricorre a soglie fondate sul danno, sull’intenzione di arrecare un danno o sul pericolo di danno. Si va dal “danno grave” (artt. 5 e 6), al “grave danno psicologico” (art. 7, lett. b), c) e d)), fino alle condotte idonee a indurre un serio timore per l’incolumità propria o altrui (art. 7, lett. a)), ovvero qualificabili come “minacciose, offensive o ingiuriose” (ai sensi dell’art. 8). Ne emerge un modello “harm-based”, incentrato su esigenze dimostrative della gravità delle conseguenze subite dalla vittima. Il contributo intende mostrare come il ricorso a tali nozioni, valutative e indeterminate, ponga criticità sul piano della certezza del diritto, della prevedibilità dei giudizi e dell’armonizzazione tra ordinamenti nazionali. Soprattutto, tali soglie rischiano di spostare il baricentro dell’accertamento dalla struttura oggettiva e dall’intrinseca offensività della condotta alla dimostrazione della sofferenza della vittima, delle sue reazioni emotive, della sua vulnerabilità o della sua capacità di elaborare il trauma. In questo modo, oltre a sminuire la serietà della vittimizzazione digitale e la gravità della lesione dei beni giuridici coinvolti, si rischia di riprodurre nel processo dinamiche di vittimizzazione secondaria e lasciare spazio a stereotipi e pregiudizi “genderizzati”, ponendosi in tensione con gli obiettivi della Direttiva. Stabilendo soltanto un quadro minimo, la Direttiva consente di elaborare anche modelli di incriminazione parzialmente diversi. Spostando lo sguardo sull’ordinamento italiano, diverse fattispecie astrattamente applicabili alla cyberviolenza sessuale – tra cui gli artt. 612-bis, 612-ter, 612-quater c.p. – risultano anch’esse costruite attorno alla verificazione di un danno, alla finalità di arrecare un nocumento o all’idoneità della condotta a produrre effetti “evidentemente” pregiudizievoli. Questo contributo cercherà, quindi, di coniugare considerazioni criminologiche, sociologiche e di tecnica della legislazione penale, nella prospettiva di superare modelli harm-based di incriminazione dei cyber gender-based crimes. Inoltre, sarà vagliata l’idoneità delle fattispecie vigenti a rispondere a queste nuove forme di offesa, verificando se esse consentano una risposta coerente o implichino forme di stretching legislativo o interpretativo in collisione con i principi fondamentali del diritto penale. Il contributo esplorerà, infine, soluzioni capaci di valorizzare elementi maggiormente tipizzanti, e beni giuridici, già noti o nuovi, legati al rapporto io-corpo nel mondo digitale; preservando i principi cardine della tradizione penalistica continentale e delineando un intervento penale orientato all’eguaglianza sostanziale, proporzionato ed efficace nel contrasto ai cyber sexual crimes.
15-set-2026
Settore GIUR-14/A - Diritto penale
Università degli Studi di Pavia
Centro Studi di Legislazione Antimafia "Virginio Rognoni"
https://www.unipv.news/eventi/summer-school-gender-based-violence-and-criminal-justice-i-edizione-i-reati-contro-la-sfera
«Cyber Sexual Crimes» tra Direttiva UE 2024/1385 e Ordinamento Italiano : Un’analisi critica degli harm-based models / M. Gandolfi. 1. Gender-Based Violence and Criminal Justice - Summer School: 14-16 settembre Pavia 2026.
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