Nell’ambito della pur copiosissima letteratura riguardante lo scandalo delle confraternite religiose dedite al culto di Bacco verificatosi a Roma ed in Italia nel 186 a.C., non sono troppo numerosi i contributi di impostazione propriamente storico-giuridica. Sorprendentemente scarni, in particolare, risultano gli scritti romanistici dedicati alla puntuale esegesi delle disposizioni epigraficamente attestate dalla tavola bronzea proveniente dall’Ager Teuranus, e ciò ad onta del carattere della testimonianza, sensazionale per ampiezza, livello cronologico, arcaicità dell’evidenza linguistica, grado di concordanza con il resoconto liviano (Liv., XXXIX, 8-19), rigore del dettato normativo. Ci si propone, pertanto, lo scopo di svolgere una approfondita analisi di ciascuna delle menzionate prescrizioni, nel tentativo non soltanto di portare ad emersione la natura giuridica del provvedimento, ma anche di disvelare il significato di sintagmi linguistici tuttora controversi (foideratei, Bacanalia, sacra in oquoltod, exstrad urbem…), per tal via cercando di identificare la natura delle condotte vietate, le modalità di funzionamento del sistema delle autorizzazioni senatorial-pretorili, i risvolti semantici del lessico endo-associativo adoperato (coniurare, commovere, conspondere, compromittere, fidem inter se dedere). Ciò, in uno con l’inevitabile raffronto della fonte epigrafica con la cronaca del Patavino e l’ulteriore documentazione letteraria, consentirà di formulare delle considerazioni aventi ad oggetto non soltanto i profili testuali — notoriamente problematici, e tali da aver dato luogo ad amplissimo e talvolta aspro dibattito tra i filologi —, ma anche l’indirizzo teleologico della coercizione senatoria, nella quale si proporrà di intravedere non tanto una misura di politica religiosa, quanto, piuttosto, un intervento repressivo specificamente rivolto alla materia delle corporazioni, suscettibile di essere riguardato, seppur congetturalmente, quale manifestazione relativamente precoce di un atteggiamento di sospetto, e talvolta di manifesta intolleranza, assunto dall’organizzazione pubblica romana nei confronti di realtà che la coscienza comune, talora giuridicamente trasposta, percepiva quali strutturalmente consimili alla res publica (cfr., a titolo puramente esemplificativo, le espressioni «ad exemplum rei publicae» e «tamquam in re publica» presenti in Gaius libro tertio ad edictum provinciale, sub D., 3, 4, 1, 1).
Dal bronzo alla norma: commentario storico-giuridico alle disposizioni del c.d. Senatus Consultum de Bacchanalibus (CIL I, 196 = CIL I2, 581 = CIL X, 104 = Dessau, 18) / M. Mazzocca. Laboratorio Romanistico Gardesano - Seminario dottorale Gargnano 2026.
Dal bronzo alla norma: commentario storico-giuridico alle disposizioni del c.d. Senatus Consultum de Bacchanalibus (CIL I, 196 = CIL I2, 581 = CIL X, 104 = Dessau, 18)
M. Mazzocca
2026
Abstract
Nell’ambito della pur copiosissima letteratura riguardante lo scandalo delle confraternite religiose dedite al culto di Bacco verificatosi a Roma ed in Italia nel 186 a.C., non sono troppo numerosi i contributi di impostazione propriamente storico-giuridica. Sorprendentemente scarni, in particolare, risultano gli scritti romanistici dedicati alla puntuale esegesi delle disposizioni epigraficamente attestate dalla tavola bronzea proveniente dall’Ager Teuranus, e ciò ad onta del carattere della testimonianza, sensazionale per ampiezza, livello cronologico, arcaicità dell’evidenza linguistica, grado di concordanza con il resoconto liviano (Liv., XXXIX, 8-19), rigore del dettato normativo. Ci si propone, pertanto, lo scopo di svolgere una approfondita analisi di ciascuna delle menzionate prescrizioni, nel tentativo non soltanto di portare ad emersione la natura giuridica del provvedimento, ma anche di disvelare il significato di sintagmi linguistici tuttora controversi (foideratei, Bacanalia, sacra in oquoltod, exstrad urbem…), per tal via cercando di identificare la natura delle condotte vietate, le modalità di funzionamento del sistema delle autorizzazioni senatorial-pretorili, i risvolti semantici del lessico endo-associativo adoperato (coniurare, commovere, conspondere, compromittere, fidem inter se dedere). Ciò, in uno con l’inevitabile raffronto della fonte epigrafica con la cronaca del Patavino e l’ulteriore documentazione letteraria, consentirà di formulare delle considerazioni aventi ad oggetto non soltanto i profili testuali — notoriamente problematici, e tali da aver dato luogo ad amplissimo e talvolta aspro dibattito tra i filologi —, ma anche l’indirizzo teleologico della coercizione senatoria, nella quale si proporrà di intravedere non tanto una misura di politica religiosa, quanto, piuttosto, un intervento repressivo specificamente rivolto alla materia delle corporazioni, suscettibile di essere riguardato, seppur congetturalmente, quale manifestazione relativamente precoce di un atteggiamento di sospetto, e talvolta di manifesta intolleranza, assunto dall’organizzazione pubblica romana nei confronti di realtà che la coscienza comune, talora giuridicamente trasposta, percepiva quali strutturalmente consimili alla res publica (cfr., a titolo puramente esemplificativo, le espressioni «ad exemplum rei publicae» e «tamquam in re publica» presenti in Gaius libro tertio ad edictum provinciale, sub D., 3, 4, 1, 1).| File | Dimensione | Formato | |
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