La prostituzione è al centro dei dibattiti femministi e anche sul piano giuridico si è sviluppata una forte contrapposizione fra chi ritiene che sia necessario intervenire garantendo allə sex workers diritti sul lavoro e chi ritiene che la prostituzione vada abolita come emblema delle oppressioni di genere. Molto spesso, legittimamente, ci si concentra sulle condizioni della persona che offre servizi sessuali: da una parte, viene considerata come unə lavoratorə, in un ambito piuttosto delicato, cui è necessario riconoscere le dovute tutele che ne facilitino l’autodeterminazione; dall’altra, come una vittima, da proteggere, per cui, oltre alla garanzia di una protezione, è necessario prevedere dei percorsi di uscita dal mercato sessuale. In questa relazione, tuttavia, si intende spostare l’attenzione sul cliente, seguendo la via tracciata dal modello giuridico neo-abolizionista, che prevede la criminalizzazione della domanda di prostituzione per combattere un’istituzione considerata centrale nell’ordine sociale patriarcale. Tale proposito non sembra, comunque, facilmente realizzabile: sostanzialmente, mantenendo lo sguardo di osservazione sul cliente, si configurano due ostacoli difficilmente sormontabili che mostrano l’estrema complessità del fenomeno prostitutivo. Essi si sommano alle criticità ampiamente osservate dai movimenti per i diritti dellə sex workers rispetto all’impatto sociale dannoso su questə ultimə. In primo luogo, è necessario avere chiaro che cosa sia la prostituzione per capire in che cosa consista l’acquisto di servizi sessuali: Paola Tabet spiega con chiarezza come la definizione di prostituzione come “scambio di sessualità con un pagamento” sia, oltreché assunta in una prospettiva specificamente occidentale, molto poco chiara, dal momento che esiste un continuum di scambi sessuo-economici dovuto a diseguaglianze strutturali che non può essere ridotto a una dinamica puntuale e circoscritta. La difficoltà nell’assumere una definizione chiara di prostituzione rende necessariamente molto complesso individuare chi stia pagando altri per sesso. In secondo luogo, è necessario domandarsi quale sia l’obiettivo della sanzione penale: non sembra trattarsi davvero di una forma di protezione dellə sex workers dal momento che sovente ne deteriora le condizioni di vita e di lavoro; non sembra altresì rispondere a necessità compensative o riparative, in particolare dal momento che le sanzioni pecuniarie, quando irrogate, implicano che siano versate allo stato, non alle “vittime”, per le quali sarebbe un aumento della retribuzione. Non sembra nemmeno essere presente una funzione rieducativa, benché spesso ci si richiami a un certo approccio di cambiamento culturale della società. La funzione rieducativa, scarsamente presente nelle sanzioni economiche, necessiterebbe di percorsi individuali efficaci che sembrano difficilmente realizzabili; ovviamente, in questa prospettiva, sarebbe paradossale il ricorso alla pena detentiva in carcere, una “casa degli uomini” fra le più virilizzanti in assoluto. Ciò che appare produrre un certo impatto sociale è la funzione di prevenzione generale e deterrenza, dal momento che pare che la sanzione porti a una riduzione del fenomeno prostitutivo, benché la clandestinità con cui si continua a praticare l’attività renda ancora più complesso avere dati statistici chiari. Tuttavia, ciò avviene soprattutto a danno dellə stesse sex workers, per le quali dei percorsi di uscita realmente efficaci implicherebbero il ripensamento sia delle politiche migratorie occidentali sia delle politiche di welfare state. Anche rispetto alla deterrenza, però, spostando l’attenzione al cliente criminalizzato, sorgono diversi dubbi: benché si tratti di una “categoria” di persone difficilmente identificabile, dal momento che sembra riguardare soggetti in forma trasversale all’intero corpo sociale, si può affermare che spesso si tratti di persone piuttosto misogine (o transfobe). Tuttavia, anche questa assunzione sembra dare adito a dubbi, dal momento che non si considera (come spesso accade) la presenza anche di sex workers uomini; non si tiene conto, peraltro, del fatto che alcuni clienti sono guidati da desideri diversi dalla volontà affermare la propria posizione di dominio. Sembra, infatti, che criminalizzare i clienti funga simbolicamente da condanna generalizzata a comportamenti machisti largamente diffusi. Il diritto penale, anziché essere utilizzato come extrema ratio per risolvere situazioni di violenza in cui la priorità assoluta è la protezione delle vittime e il contenimento di soggettività pericolose, non si limita, qui, a colpire la punta dell’iceberg di una serie di condotte sociali, ma intende estendere la propria azione anche a condotte oppressive solo in potenza. Ciò, da una parte rischia di vanificare l’effettività dell’azione penale, dall’altra mostra uno slittamento dal piano politico al piano penale, con tutto il suo portato di individuazione di colpevoli, da controllare ed emarginare, e vittime. Tuttavia, il patriarcato è un ordine simbolico di cui è intrisa la società nel suo complesso, e lo dimostra l’impossibilità di individuare un gruppo sociale dove rintracciare i clienti di prostituzione. Comparare i comportamenti micro-machisti degli individui con atti di violenza fisica sembra aprire alla possibilità di estendere l’uso del diritto penale a una miriade di comportamenti micro-machisti che, con tutta probabilità, vengono posti in essere da ciascun individuo nel corso della propria vita. La risposta a questo ordine simbolico, che chiaramente deve arrivare, è necessario che passi per l’azione politica più che per l’azione penale, configurando più delle oppressioni strutturali che delle violenze individuali.

Dall’oppressione alla responsabilità individuale: i clienti nel modello nordico di regolazione della prostituzione / E. Peregalli. Summer school AIS-Sociologia del diritto. Fare Sociologia del diritto e della devianza oggi. Identità e relazioni interdisciplinari, temi e prospettive Bari 2026.

Dall’oppressione alla responsabilità individuale: i clienti nel modello nordico di regolazione della prostituzione

E. Peregalli
2026

Abstract

La prostituzione è al centro dei dibattiti femministi e anche sul piano giuridico si è sviluppata una forte contrapposizione fra chi ritiene che sia necessario intervenire garantendo allə sex workers diritti sul lavoro e chi ritiene che la prostituzione vada abolita come emblema delle oppressioni di genere. Molto spesso, legittimamente, ci si concentra sulle condizioni della persona che offre servizi sessuali: da una parte, viene considerata come unə lavoratorə, in un ambito piuttosto delicato, cui è necessario riconoscere le dovute tutele che ne facilitino l’autodeterminazione; dall’altra, come una vittima, da proteggere, per cui, oltre alla garanzia di una protezione, è necessario prevedere dei percorsi di uscita dal mercato sessuale. In questa relazione, tuttavia, si intende spostare l’attenzione sul cliente, seguendo la via tracciata dal modello giuridico neo-abolizionista, che prevede la criminalizzazione della domanda di prostituzione per combattere un’istituzione considerata centrale nell’ordine sociale patriarcale. Tale proposito non sembra, comunque, facilmente realizzabile: sostanzialmente, mantenendo lo sguardo di osservazione sul cliente, si configurano due ostacoli difficilmente sormontabili che mostrano l’estrema complessità del fenomeno prostitutivo. Essi si sommano alle criticità ampiamente osservate dai movimenti per i diritti dellə sex workers rispetto all’impatto sociale dannoso su questə ultimə. In primo luogo, è necessario avere chiaro che cosa sia la prostituzione per capire in che cosa consista l’acquisto di servizi sessuali: Paola Tabet spiega con chiarezza come la definizione di prostituzione come “scambio di sessualità con un pagamento” sia, oltreché assunta in una prospettiva specificamente occidentale, molto poco chiara, dal momento che esiste un continuum di scambi sessuo-economici dovuto a diseguaglianze strutturali che non può essere ridotto a una dinamica puntuale e circoscritta. La difficoltà nell’assumere una definizione chiara di prostituzione rende necessariamente molto complesso individuare chi stia pagando altri per sesso. In secondo luogo, è necessario domandarsi quale sia l’obiettivo della sanzione penale: non sembra trattarsi davvero di una forma di protezione dellə sex workers dal momento che sovente ne deteriora le condizioni di vita e di lavoro; non sembra altresì rispondere a necessità compensative o riparative, in particolare dal momento che le sanzioni pecuniarie, quando irrogate, implicano che siano versate allo stato, non alle “vittime”, per le quali sarebbe un aumento della retribuzione. Non sembra nemmeno essere presente una funzione rieducativa, benché spesso ci si richiami a un certo approccio di cambiamento culturale della società. La funzione rieducativa, scarsamente presente nelle sanzioni economiche, necessiterebbe di percorsi individuali efficaci che sembrano difficilmente realizzabili; ovviamente, in questa prospettiva, sarebbe paradossale il ricorso alla pena detentiva in carcere, una “casa degli uomini” fra le più virilizzanti in assoluto. Ciò che appare produrre un certo impatto sociale è la funzione di prevenzione generale e deterrenza, dal momento che pare che la sanzione porti a una riduzione del fenomeno prostitutivo, benché la clandestinità con cui si continua a praticare l’attività renda ancora più complesso avere dati statistici chiari. Tuttavia, ciò avviene soprattutto a danno dellə stesse sex workers, per le quali dei percorsi di uscita realmente efficaci implicherebbero il ripensamento sia delle politiche migratorie occidentali sia delle politiche di welfare state. Anche rispetto alla deterrenza, però, spostando l’attenzione al cliente criminalizzato, sorgono diversi dubbi: benché si tratti di una “categoria” di persone difficilmente identificabile, dal momento che sembra riguardare soggetti in forma trasversale all’intero corpo sociale, si può affermare che spesso si tratti di persone piuttosto misogine (o transfobe). Tuttavia, anche questa assunzione sembra dare adito a dubbi, dal momento che non si considera (come spesso accade) la presenza anche di sex workers uomini; non si tiene conto, peraltro, del fatto che alcuni clienti sono guidati da desideri diversi dalla volontà affermare la propria posizione di dominio. Sembra, infatti, che criminalizzare i clienti funga simbolicamente da condanna generalizzata a comportamenti machisti largamente diffusi. Il diritto penale, anziché essere utilizzato come extrema ratio per risolvere situazioni di violenza in cui la priorità assoluta è la protezione delle vittime e il contenimento di soggettività pericolose, non si limita, qui, a colpire la punta dell’iceberg di una serie di condotte sociali, ma intende estendere la propria azione anche a condotte oppressive solo in potenza. Ciò, da una parte rischia di vanificare l’effettività dell’azione penale, dall’altra mostra uno slittamento dal piano politico al piano penale, con tutto il suo portato di individuazione di colpevoli, da controllare ed emarginare, e vittime. Tuttavia, il patriarcato è un ordine simbolico di cui è intrisa la società nel suo complesso, e lo dimostra l’impossibilità di individuare un gruppo sociale dove rintracciare i clienti di prostituzione. Comparare i comportamenti micro-machisti degli individui con atti di violenza fisica sembra aprire alla possibilità di estendere l’uso del diritto penale a una miriade di comportamenti micro-machisti che, con tutta probabilità, vengono posti in essere da ciascun individuo nel corso della propria vita. La risposta a questo ordine simbolico, che chiaramente deve arrivare, è necessario che passi per l’azione politica più che per l’azione penale, configurando più delle oppressioni strutturali che delle violenze individuali.
2-lug-2026
Settore GIUR-17/A - Filosofia del diritto
Settore GSPS-07/B - Sociologia del diritto e della devianza
AIS
Dall’oppressione alla responsabilità individuale: i clienti nel modello nordico di regolazione della prostituzione / E. Peregalli. Summer school AIS-Sociologia del diritto. Fare Sociologia del diritto e della devianza oggi. Identità e relazioni interdisciplinari, temi e prospettive Bari 2026.
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