Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Sesta Sezione della Corte di cassazione si pronuncia per la prima volta sulla nuova fattispecie di cui all’art. 314 bis c.p. (“Indebita destinazione di denaro o beni mobili”), introdotta in sede di conversione del d.l. n. 92/2024, poco prima dell’abrogazione dell’art. 323 c.p., ad opera della l. n. 114/2024 (c.d. legge Nordio). La sentenza fornisce alcune rilevanti coordinate ermeneutiche, anche con riferimento ai rapporti con altre figure di reato – il peculato e l’abolito abuso d’ufficio – e ai relativi profili di diritto intertemporale. Ricordiamo che l’art. 314 bis c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni “fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto”.

La Cassazione sul nuovo art. 314 bis c.p.: continuità normativa con l'abuso d'ufficio distrattivo e nessuna interferenza con il peculato / G.L. Gatta. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - 2025:2(2025 Feb 13), pp. 135-137.

La Cassazione sul nuovo art. 314 bis c.p.: continuità normativa con l'abuso d'ufficio distrattivo e nessuna interferenza con il peculato

G.L. Gatta
2025

Abstract

Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Sesta Sezione della Corte di cassazione si pronuncia per la prima volta sulla nuova fattispecie di cui all’art. 314 bis c.p. (“Indebita destinazione di denaro o beni mobili”), introdotta in sede di conversione del d.l. n. 92/2024, poco prima dell’abrogazione dell’art. 323 c.p., ad opera della l. n. 114/2024 (c.d. legge Nordio). La sentenza fornisce alcune rilevanti coordinate ermeneutiche, anche con riferimento ai rapporti con altre figure di reato – il peculato e l’abolito abuso d’ufficio – e ai relativi profili di diritto intertemporale. Ricordiamo che l’art. 314 bis c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni “fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto”.
peculato; abuso d'ufficio; art. 314 bis c.p.; art. 314-bis c.p.; Indebita destinazione di denaro o beni mobili
Settore GIUR-14/A - Diritto penale
13-feb-2025
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/la-cassazione-sul-nuovo-art-314-bis-cp-continuita-normativa-con-labuso-dufficio-distrattivo-e-nessuna-interferenza-con-il-peculato
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