Nel panorama attuale, il procedimento penale è costantemente chiamato a confrontarsi con la crescente influenza della c.d. “giustizia mediatica”. Stampa, televisione e social network rappresentano un foro parallelo in cui la ricostruzione dei fatti e l’accertamento delle responsabilità avvengono con tempistiche significativamente più rapide e una maggiore accessibilità per l’opinione pubblica, ma in totale assenza delle garanzie proprie del processo giurisdizionale. Sono ben noti gli effetti pregiudizievoli della mediatizzazione della giustizia: dall’erosione delle garanzie processuali alla pressione esercitata su organi inquirenti, giudici e persino sulle fonti dichiarative. È proprio quest’ultimo aspetto a rivelarsi uno tra più insidiosi del c.d. “processo mediatico”: la contaminazione, spesso inconsapevole, del ricordo dei soggetti chiamati a deporre in giudizio, costantemente esposti a narrazioni mediatiche, comporta gravi rischi per l’attendibilità della prova testimoniale. Il fenomeno si manifesta in modo emblematico quando, dopo aver reso dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari, il testimone subisce alterazioni mnestiche indotte dal clamore mediatico, fino a non riuscire più a distinguere il ricordo originario dalle informazioni apprese attraverso i media. Il tema è stato oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza, in particolare nell’ambito della nota vicenda giudiziaria relativa al c.d. “delitto di Garlasco”, ove la Corte di cassazione ha confermato la decisione del giudice di appello di non rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante un nuovo esame di due testimoni, ritenendo che la notevole esposizione mediatica avesse irrimediabilmente compromesso la genuinità delle dichiarazioni. La questione si complica ulteriormente quando la pressione mediatica precede l’esame testimoniale, con la conseguenza che le uniche dichiarazioni potenzialmente “genuine” risultano custodite nel fascicolo del pubblico ministero. In tale contesto, possono delinearsi due diversi scenari: il testimone, pur manifestando difficoltà nel ricordare i fatti, conferma le dichiarazioni precedentemente rese; oppure – ipotesi decisamente più problematica – la forte pressione mediatica induce a fornire narrazioni sensibilmente difformi rispetto a quelle originarie. Si rende pertanto necessaria, in assenza di strumenti specifici, una riflessione critica sull’effettiva capacità dell’attuale assetto normativo di apprestare rimedi efficaci a tutela della genuinità della prova sottoposta a interferenze mediatiche. Parallelamente, in prospettiva de iure condendo, occorre interrogarsi sull’opportunità di un intervento legislativo volto a introdurre meccanismi espressamente finalizzati a salvaguardare l’attendibilità della prova dichiarativa di fronte alle sfide poste dalla giustizia mediatica.
Processo mediatico e prova testimoniale: rischi di una contaminazione irreversibile? Profili critici e prospettive de iure condendo / S. Mastrapasqua. Giustizia mediatica, etica e diritti : 2 - 3 ottobre Foggia 2025.
Processo mediatico e prova testimoniale: rischi di una contaminazione irreversibile? Profili critici e prospettive de iure condendo
S. Mastrapasqua
2025
Abstract
Nel panorama attuale, il procedimento penale è costantemente chiamato a confrontarsi con la crescente influenza della c.d. “giustizia mediatica”. Stampa, televisione e social network rappresentano un foro parallelo in cui la ricostruzione dei fatti e l’accertamento delle responsabilità avvengono con tempistiche significativamente più rapide e una maggiore accessibilità per l’opinione pubblica, ma in totale assenza delle garanzie proprie del processo giurisdizionale. Sono ben noti gli effetti pregiudizievoli della mediatizzazione della giustizia: dall’erosione delle garanzie processuali alla pressione esercitata su organi inquirenti, giudici e persino sulle fonti dichiarative. È proprio quest’ultimo aspetto a rivelarsi uno tra più insidiosi del c.d. “processo mediatico”: la contaminazione, spesso inconsapevole, del ricordo dei soggetti chiamati a deporre in giudizio, costantemente esposti a narrazioni mediatiche, comporta gravi rischi per l’attendibilità della prova testimoniale. Il fenomeno si manifesta in modo emblematico quando, dopo aver reso dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari, il testimone subisce alterazioni mnestiche indotte dal clamore mediatico, fino a non riuscire più a distinguere il ricordo originario dalle informazioni apprese attraverso i media. Il tema è stato oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza, in particolare nell’ambito della nota vicenda giudiziaria relativa al c.d. “delitto di Garlasco”, ove la Corte di cassazione ha confermato la decisione del giudice di appello di non rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante un nuovo esame di due testimoni, ritenendo che la notevole esposizione mediatica avesse irrimediabilmente compromesso la genuinità delle dichiarazioni. La questione si complica ulteriormente quando la pressione mediatica precede l’esame testimoniale, con la conseguenza che le uniche dichiarazioni potenzialmente “genuine” risultano custodite nel fascicolo del pubblico ministero. In tale contesto, possono delinearsi due diversi scenari: il testimone, pur manifestando difficoltà nel ricordare i fatti, conferma le dichiarazioni precedentemente rese; oppure – ipotesi decisamente più problematica – la forte pressione mediatica induce a fornire narrazioni sensibilmente difformi rispetto a quelle originarie. Si rende pertanto necessaria, in assenza di strumenti specifici, una riflessione critica sull’effettiva capacità dell’attuale assetto normativo di apprestare rimedi efficaci a tutela della genuinità della prova sottoposta a interferenze mediatiche. Parallelamente, in prospettiva de iure condendo, occorre interrogarsi sull’opportunità di un intervento legislativo volto a introdurre meccanismi espressamente finalizzati a salvaguardare l’attendibilità della prova dichiarativa di fronte alle sfide poste dalla giustizia mediatica.| File | Dimensione | Formato | |
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