Gli approcci legislativi di disciplina del fenomeno della prostituzione hanno assunto diverse forme nel corso dei secoli, e molto spesso si sono occupati di sanzionare penalmente la condotta delle prostitute. Nessuno dei modelli classici, ossia proibizionismo, regolamentismo (incluse le sue forme più moderne) e abolizionismo, ha considerato minimamente il ruolo della controparte di tale negozio giuridico: il cliente. L’unico modello legislativo che ha provato ad adottare una prospettiva differente è il cd. neo-proibizionismo, che, introdotto a cavallo fra ventesimo e ventunesimo secolo in Svezia e diffusosi rapidamente nell’Europa settentrionale (da cui la denominazione di “modello nordico”), si è imposto nel panorama giuridico occidentale come un esempio da seguire, come prova la dichiarazione del Parlamento europeo del 2014 che suggerisce di adottare tale modello come tentativo virtuoso di contrasto al commercio del sesso. Il neo-proibizionismo, criminalizzando il cliente anziché la sex worker, si pone in discontinuità nei confronti dei modelli precedenti, con l’intenzione di accogliere le posizioni nel dibattito femminista che vedono nella prostituzione un simbolo dell’oppressione patriarcale, esercitata tramite la possibilità per l’uomo di possedere il corpo di una donna in cambio di un semplice corrispettivo in denaro. Si intende mostrare, oltre alle numerose critiche poste in essere dalle sex workers in merito a questa legislazione, prima fra tutte la non considerazione della loro agency, alcune problematiche relative agli effetti della criminalizzazione considerando gli obiettivi che essa si propone in relazione agli stessi clienti. Infatti, prevedere delle sanzioni per chi ricorre alle sex workers, colpevole di essere deviante e pervertito, potrebbe finire per apporre su questi un’etichetta che difficilmente lo porterà a ripensare i motivi che ne hanno motivato l’azione. Affrontare la presunta inclinazione maschile al possesso e alla conquista dei corpi, e quindi anche alla domanda di prostituzione, come un oggetto da criminalizzare, impedisce di approfondire e ripensare le radici sociali della costruzione della soggettività maschile. Infatti, sebbene pochi dubbi possano essere sollevati in merito alla natura patriarcale dell’istituzione sex work, considerare i clienti come una soggettività deviante e reprimibile sembra premettere un’errata distinzione netta fra essi e le altre soggettività maschili. Il genere maschile, in quanto standard normativo, è invisibile agli occhi del legislatore; le discipline susseguitesi in ambito di sex work ne sono un esempio fra tanti: l’assunto di base è, infatti, è l’aprioristica inclinazione del maschio a non poter frenare i propri istinti, da cui è sempre disceso un regolamento dei comportamenti femminili, talvolta tramite protezione, talvolta colpevolizzazione, talvolta disciplinamento. Eppure, il maschile non può che essere considerato come una soggettività dinamica, frutto di molteplici norme sociali interne, legate ai miti di virilità a cui è portato a rispondere nel corso della propria vita, nonché norme sociali di differenziazione verso l’esterno, dal genere femminile fino alla comunità LGBTQIA+. Considerando tale dinamicità, non si può non tenere presente il peso svolto dalle piattaforme di social network, dalle immagini, dalla pubblicità che stimolano desideri indotti verso il maschile e che lo portano a riaffermare proprio questa virilità nei confronti del diverso. La differenza sempre più spiccata fra donne in carriera, dipinte come spigolose, serie e poco accoglienti, si contrappone a quella delle dive avvenenti, modelle fortemente sessualizzabili, che sembrano bendisposte verso la loro natura di soggetti sensuali, e ripropone la distinzione fra la donna perbene e la prostituta, rendendo, però, molto antipatica la prima e molto affascinante, benché certamente non da sposare, la seconda. D’altra parte, sempre più diffuse e raggiungibili a tutti sono le immagini di uomini di successo, attorno a cui non possono mancare donne di questo secondo tipo. Se, dunque, gli impulsi indotti nelle soggettività maschili sono così densi di messaggi di controllo, conquista e potere dei corpi femminili, come può una normativa criminalizzatrice dei clienti portare agli effetti desiderati? È possibile che gli uomini condannati o anche solo distolti dall’intenzione di ricorrere alle sex workers riescano a recepire come ratio di questa sanzione un impulso a contrastare le oppressioni di genere? Una rieducazione (più appropriatamente si potrebbe parlare di decostruzione) non sembra poter prescindere da interventi diversi dalla criminalizzazione, o, considerando sempre il soggetto cliente e non la sex worker sulle cui conseguenze dalla sanzione si potrebbero dire molto altro, accogliendo la sanzione sembra necessario, però, anche un ulteriore e netto cambiamento sociale.
Dalla sex worker al cliente: quali effetti produce la criminalizzazione? / E. Peregalli. 19. Seminario nazionale di sociologia del diritto "Silvia Corticelli" Capraia Isola 2024.
Dalla sex worker al cliente: quali effetti produce la criminalizzazione?
E. Peregalli
2024
Abstract
Gli approcci legislativi di disciplina del fenomeno della prostituzione hanno assunto diverse forme nel corso dei secoli, e molto spesso si sono occupati di sanzionare penalmente la condotta delle prostitute. Nessuno dei modelli classici, ossia proibizionismo, regolamentismo (incluse le sue forme più moderne) e abolizionismo, ha considerato minimamente il ruolo della controparte di tale negozio giuridico: il cliente. L’unico modello legislativo che ha provato ad adottare una prospettiva differente è il cd. neo-proibizionismo, che, introdotto a cavallo fra ventesimo e ventunesimo secolo in Svezia e diffusosi rapidamente nell’Europa settentrionale (da cui la denominazione di “modello nordico”), si è imposto nel panorama giuridico occidentale come un esempio da seguire, come prova la dichiarazione del Parlamento europeo del 2014 che suggerisce di adottare tale modello come tentativo virtuoso di contrasto al commercio del sesso. Il neo-proibizionismo, criminalizzando il cliente anziché la sex worker, si pone in discontinuità nei confronti dei modelli precedenti, con l’intenzione di accogliere le posizioni nel dibattito femminista che vedono nella prostituzione un simbolo dell’oppressione patriarcale, esercitata tramite la possibilità per l’uomo di possedere il corpo di una donna in cambio di un semplice corrispettivo in denaro. Si intende mostrare, oltre alle numerose critiche poste in essere dalle sex workers in merito a questa legislazione, prima fra tutte la non considerazione della loro agency, alcune problematiche relative agli effetti della criminalizzazione considerando gli obiettivi che essa si propone in relazione agli stessi clienti. Infatti, prevedere delle sanzioni per chi ricorre alle sex workers, colpevole di essere deviante e pervertito, potrebbe finire per apporre su questi un’etichetta che difficilmente lo porterà a ripensare i motivi che ne hanno motivato l’azione. Affrontare la presunta inclinazione maschile al possesso e alla conquista dei corpi, e quindi anche alla domanda di prostituzione, come un oggetto da criminalizzare, impedisce di approfondire e ripensare le radici sociali della costruzione della soggettività maschile. Infatti, sebbene pochi dubbi possano essere sollevati in merito alla natura patriarcale dell’istituzione sex work, considerare i clienti come una soggettività deviante e reprimibile sembra premettere un’errata distinzione netta fra essi e le altre soggettività maschili. Il genere maschile, in quanto standard normativo, è invisibile agli occhi del legislatore; le discipline susseguitesi in ambito di sex work ne sono un esempio fra tanti: l’assunto di base è, infatti, è l’aprioristica inclinazione del maschio a non poter frenare i propri istinti, da cui è sempre disceso un regolamento dei comportamenti femminili, talvolta tramite protezione, talvolta colpevolizzazione, talvolta disciplinamento. Eppure, il maschile non può che essere considerato come una soggettività dinamica, frutto di molteplici norme sociali interne, legate ai miti di virilità a cui è portato a rispondere nel corso della propria vita, nonché norme sociali di differenziazione verso l’esterno, dal genere femminile fino alla comunità LGBTQIA+. Considerando tale dinamicità, non si può non tenere presente il peso svolto dalle piattaforme di social network, dalle immagini, dalla pubblicità che stimolano desideri indotti verso il maschile e che lo portano a riaffermare proprio questa virilità nei confronti del diverso. La differenza sempre più spiccata fra donne in carriera, dipinte come spigolose, serie e poco accoglienti, si contrappone a quella delle dive avvenenti, modelle fortemente sessualizzabili, che sembrano bendisposte verso la loro natura di soggetti sensuali, e ripropone la distinzione fra la donna perbene e la prostituta, rendendo, però, molto antipatica la prima e molto affascinante, benché certamente non da sposare, la seconda. D’altra parte, sempre più diffuse e raggiungibili a tutti sono le immagini di uomini di successo, attorno a cui non possono mancare donne di questo secondo tipo. Se, dunque, gli impulsi indotti nelle soggettività maschili sono così densi di messaggi di controllo, conquista e potere dei corpi femminili, come può una normativa criminalizzatrice dei clienti portare agli effetti desiderati? È possibile che gli uomini condannati o anche solo distolti dall’intenzione di ricorrere alle sex workers riescano a recepire come ratio di questa sanzione un impulso a contrastare le oppressioni di genere? Una rieducazione (più appropriatamente si potrebbe parlare di decostruzione) non sembra poter prescindere da interventi diversi dalla criminalizzazione, o, considerando sempre il soggetto cliente e non la sex worker sulle cui conseguenze dalla sanzione si potrebbero dire molto altro, accogliendo la sanzione sembra necessario, però, anche un ulteriore e netto cambiamento sociale.| File | Dimensione | Formato | |
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