In Kinsa, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union ruled, for the first time, on the validity and interpretation – in the light of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – of the EU obligations to criminalise the facilitation of irregular immigration. The judgment originated from a request for a preliminary ruling submitted by the Tribunal of Bologna in a criminal proceeding against an asylum seeker who had attempted to enter Italy together with her daughter and minor niece by presenting forged documents. The Court held that the act of accompanying a minor entrusted to one’s care does not fall within the notion of facilitation under Article 1 of Directive 2002/90/EC, as interpreted in the light of the right to respect for family life, the best interests of the child, and the right to asylum. The ruling thus extends proportionality review under Article 52(1) of the Charter to legislative choices of criminalisation, while simultaneously recognising the power of national courts to disapply domestic criminal provisions that are incompatible with the Charter. The paper first reconstructs the European and domestic legal framework on the criminalisation of the facilitation of irregular immigration; it then examines the positions adopted by the referring court, the Advocate General, and the Court of Justice; finally, it analyses the implications of the judgment for the case at hand and for analogous cases, and reflects on its broader systemic significance, including the ongoing reform of the Facilitators Package.

Con la sentenza Kinsa, la Grande Camera della Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata, per la prima volta, sulla validità e sull’interpretazione, al metro della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, degli obblighi europei di criminalizzazione del favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. La pronuncia trae origine dal rinvio pregiudiziale del Tribunale di Bologna nel procedimento a carico di una richiedente asilo che aveva tentato di fare ingresso in Italia insieme alla figlia e alla nipote minorenni, esibendo documenti contraffatti. La Corte europea ha escluso che l’accompagnamento del minore affidato rientri nella nozione di favoreggiamento di cui all’art. 1 della Direttiva 2002/90/CE, interpretato alla luce del diritto al rispetto della vita familiare, dell’interesse superiore del minore e del diritto d’asilo. La pronuncia ha dunque esteso il sindacato di proporzionalità basato sull’art. 52, par. 1 della Carta alle scelte di criminalizzazione, contestualmente riconoscendo al giudice nazionale il potere di disapplicare la norma penale interna eventualmente contrastante. Il contributo, dopo avere ricostruito il quadro normativo europeo e nazionale relativo al contrasto del favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, illustra le posizioni del giudice rimettente, dell’Avvocato generale e della Corte di giustizia; quindi, analizza le ricadute della sentenza sul caso a quo e sui casi analoghi; infine, si sofferma sulle implicazioni sistematiche del caso Kinsa, anche in prospettiva di riforma del Facilitators package.

Il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare sotto la lente della proporzionalità. Nota a Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 3 giugno 2025, Kinsa / S. Zirulia. - In: DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA. - ISSN 1972-4799. - 2026:1(2026 Mar), pp. 1-21.

Il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare sotto la lente della proporzionalità. Nota a Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 3 giugno 2025, Kinsa

S. Zirulia
2026

Abstract

In Kinsa, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union ruled, for the first time, on the validity and interpretation – in the light of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – of the EU obligations to criminalise the facilitation of irregular immigration. The judgment originated from a request for a preliminary ruling submitted by the Tribunal of Bologna in a criminal proceeding against an asylum seeker who had attempted to enter Italy together with her daughter and minor niece by presenting forged documents. The Court held that the act of accompanying a minor entrusted to one’s care does not fall within the notion of facilitation under Article 1 of Directive 2002/90/EC, as interpreted in the light of the right to respect for family life, the best interests of the child, and the right to asylum. The ruling thus extends proportionality review under Article 52(1) of the Charter to legislative choices of criminalisation, while simultaneously recognising the power of national courts to disapply domestic criminal provisions that are incompatible with the Charter. The paper first reconstructs the European and domestic legal framework on the criminalisation of the facilitation of irregular immigration; it then examines the positions adopted by the referring court, the Advocate General, and the Court of Justice; finally, it analyses the implications of the judgment for the case at hand and for analogous cases, and reflects on its broader systemic significance, including the ongoing reform of the Facilitators Package.
Con la sentenza Kinsa, la Grande Camera della Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata, per la prima volta, sulla validità e sull’interpretazione, al metro della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, degli obblighi europei di criminalizzazione del favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. La pronuncia trae origine dal rinvio pregiudiziale del Tribunale di Bologna nel procedimento a carico di una richiedente asilo che aveva tentato di fare ingresso in Italia insieme alla figlia e alla nipote minorenni, esibendo documenti contraffatti. La Corte europea ha escluso che l’accompagnamento del minore affidato rientri nella nozione di favoreggiamento di cui all’art. 1 della Direttiva 2002/90/CE, interpretato alla luce del diritto al rispetto della vita familiare, dell’interesse superiore del minore e del diritto d’asilo. La pronuncia ha dunque esteso il sindacato di proporzionalità basato sull’art. 52, par. 1 della Carta alle scelte di criminalizzazione, contestualmente riconoscendo al giudice nazionale il potere di disapplicare la norma penale interna eventualmente contrastante. Il contributo, dopo avere ricostruito il quadro normativo europeo e nazionale relativo al contrasto del favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, illustra le posizioni del giudice rimettente, dell’Avvocato generale e della Corte di giustizia; quindi, analizza le ricadute della sentenza sul caso a quo e sui casi analoghi; infine, si sofferma sulle implicazioni sistematiche del caso Kinsa, anche in prospettiva di riforma del Facilitators package.
Favoreggiamento dell'immigrazione irregolare; migrant smuggling; traffico di migranti; reato di solidarietà; proporzionalità; Kinsa; Corte di giustizia dell'Unione europea; Facilitators package; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; rifugiati; vita privata e famigliare; scafisti
Settore GIUR-14/A - Diritto penale
Settore GIUR-10/A - Diritto dell'unione europea
mar-2026
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/note-e-commenti/fascicolo-2026-1/2097-il-favoreggiamento-dell-immigrazione-irregolare-sotto-la-lente-della-proporzionalita-nota-a-corte-di-giustizia-ue-grande-sezione-3-giugno-2025-kinsa
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Zirulia_Nota CGUE Kinsa_DIC 1-2026.pdf

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