In un sistema da tempo consolidato nel senso di attribuire al giudice il monopolio della regolamentazione della crisi familiare, il legislatore (mosso da una generale - e a tratti anche incontrollata - spinta deflazionistica e di “degiurisdizionalizzazione” del contenzioso) ha da ultimo inciso in modo profondo, attribuendo ai coniugi possibilità sempre più estese di separazioni e divorzi self made. Ciò è avvenuto in particolare per effetto della L. 10 novembre 2014, n. 162, che consente di pervenire alla separazione, al divorzio, e alle relative modifiche mediante negoziazione assistita dai legali, o addirittura direttamente con un accordo avanti al Sindaco. Anche la L. 6 maggio 2015, n. 55, sul c.d. “divorzio breve”, pur non intaccando i presupposti e la struttura degli istituti, ha abbreviato il lasso temporale intercorrente tra separazione e divorzio e incoraggiato così - quale side effect - il reperimento di ampie intese tra le parti. Dette innovazioni hanno un notevole impatto sistematico: non soltanto viene scalfita la roccia (e si tratta di un segno senza ritorno) del principio di necessaria tutela costitutiva in materia di status, ma vengono altresì gettate le basi per un ripensamento della nozione di disponibilità e indisponibilità dei diritti e delle rispettive aree di applicazione. Il saggio si sofferma su queste tematiche, riflettendo in particolare sul significato che la giurisdizione è chiamata oggi e in futuro a rivestire nell’ambito della crisi della famiglia.

Crisi della famiglia e giurisdizione: un progressivo distacco / F. Danovi. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - 2015:11(2015 Nov), pp. 1043-1052.

Crisi della famiglia e giurisdizione: un progressivo distacco

F. Danovi
2015

Abstract

In un sistema da tempo consolidato nel senso di attribuire al giudice il monopolio della regolamentazione della crisi familiare, il legislatore (mosso da una generale - e a tratti anche incontrollata - spinta deflazionistica e di “degiurisdizionalizzazione” del contenzioso) ha da ultimo inciso in modo profondo, attribuendo ai coniugi possibilità sempre più estese di separazioni e divorzi self made. Ciò è avvenuto in particolare per effetto della L. 10 novembre 2014, n. 162, che consente di pervenire alla separazione, al divorzio, e alle relative modifiche mediante negoziazione assistita dai legali, o addirittura direttamente con un accordo avanti al Sindaco. Anche la L. 6 maggio 2015, n. 55, sul c.d. “divorzio breve”, pur non intaccando i presupposti e la struttura degli istituti, ha abbreviato il lasso temporale intercorrente tra separazione e divorzio e incoraggiato così - quale side effect - il reperimento di ampie intese tra le parti. Dette innovazioni hanno un notevole impatto sistematico: non soltanto viene scalfita la roccia (e si tratta di un segno senza ritorno) del principio di necessaria tutela costitutiva in materia di status, ma vengono altresì gettate le basi per un ripensamento della nozione di disponibilità e indisponibilità dei diritti e delle rispettive aree di applicazione. Il saggio si sofferma su queste tematiche, riflettendo in particolare sul significato che la giurisdizione è chiamata oggi e in futuro a rivestire nell’ambito della crisi della famiglia.
giurisdizione; crisi; famiglia;
Settore GIUR-12/A - Diritto processuale civile
nov-2015
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