Entra in vigore la riforma sul c.d. «divorzio breve». Fermi i presupposti per richiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nelle ipotesi di pregressa separazione viene operata una significativa riduzione dei termini per la proponibilità della domanda: dai tre anni in precedenza previsti a sei o dodici mesi, a seconda che la separazione sia consensuale ovvero giudiziale. La contrazione dei termini porta tuttavia con sé disarmoniche implicazioni sia in relazione all’effettiva possibilità di richiedere il divorzio quando il giudizio di separazione sia ancora pendente, sia in ordine alla disciplina da applicare per il coordinamento dei due processi.
Al via il «divorzio breve»: tempi ridotti ma manca il coordinamento con la separazione / F. Danovi. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - 2015:6(2015), pp. 607-614.
Al via il «divorzio breve»: tempi ridotti ma manca il coordinamento con la separazione
F. Danovi
2015
Abstract
Entra in vigore la riforma sul c.d. «divorzio breve». Fermi i presupposti per richiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nelle ipotesi di pregressa separazione viene operata una significativa riduzione dei termini per la proponibilità della domanda: dai tre anni in precedenza previsti a sei o dodici mesi, a seconda che la separazione sia consensuale ovvero giudiziale. La contrazione dei termini porta tuttavia con sé disarmoniche implicazioni sia in relazione all’effettiva possibilità di richiedere il divorzio quando il giudizio di separazione sia ancora pendente, sia in ordine alla disciplina da applicare per il coordinamento dei due processi.| File | Dimensione | Formato | |
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