La Cassazione prende per la prima volta (i precedenti invocati attengono in realtà segnatamente al profilo specifico della ripetitività delle spese sostenute per l’investigazione) una precisa posizione sul discusso tema della utilizzabilità delle relazioni di investigatori privati come mezzi di prova nel giudizio di separazione. La soluzione accolta dalla Suprema Corte è per la generale ammissibilità, ma se da un lato sembra dimenticare il preliminare (e determinante) profilo circa il controllo sulla liceità della prova, dall’altro non sottolinea in modo adeguato la necessità di scindere, all’interno della relazione investigativa, gli eventuali contenuti dotati di per sé di immediata valenza probatoria da quelli che al contrario ne sono privi, e che per poter valere come prove presuppongono una successiva conferma delle circostanze narrate attraverso la deposizione dell’investigatore in qualità di teste.
Le relazioni investigative nella separazione: il fine giustifica (ma non sempre rende validi) i mezzi (nota a Cass. 23 maggio 2014, n. 11516) / F. Danovi. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - 2014:10(2014), pp. 881-887.
Le relazioni investigative nella separazione: il fine giustifica (ma non sempre rende validi) i mezzi (nota a Cass. 23 maggio 2014, n. 11516)
F. Danovi
2014
Abstract
La Cassazione prende per la prima volta (i precedenti invocati attengono in realtà segnatamente al profilo specifico della ripetitività delle spese sostenute per l’investigazione) una precisa posizione sul discusso tema della utilizzabilità delle relazioni di investigatori privati come mezzi di prova nel giudizio di separazione. La soluzione accolta dalla Suprema Corte è per la generale ammissibilità, ma se da un lato sembra dimenticare il preliminare (e determinante) profilo circa il controllo sulla liceità della prova, dall’altro non sottolinea in modo adeguato la necessità di scindere, all’interno della relazione investigativa, gli eventuali contenuti dotati di per sé di immediata valenza probatoria da quelli che al contrario ne sono privi, e che per poter valere come prove presuppongono una successiva conferma delle circostanze narrate attraverso la deposizione dell’investigatore in qualità di teste.| File | Dimensione | Formato | |
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