La Suprema Corte si trova a decidere sull’ammissibilità di una domanda di assegno di divorzio formulata per la prima volta in grado di appello. Il principio espresso dall’ordinanza in commento, del tutto condivisibile, da un lato conferma che anche la richiesta di assegno di divorzio (e il principio vale in modo identico per la richiesta di assegno di mantenimento in separazione) assume la qualifica formale di vera e propria domanda giudiziale, e in quanto tale soggiace alle ordinarie regole previste per la proposizione della domanda, ivi compresi i limiti temporali derivanti dall’operare del principio di preclusione; d’altro lato, tuttavia, ricorda come la clausola rebus sic stantibus assume nel processo di separazione e divorzio valenza generale e ne informa l’intero svolgimento, determinando così una deroga alla regola gene- rale e l’ammissibilità della proposizione della domanda anche per la prima volta per tutto il corso del giudizio di primo grado, e anche in grado di appello, laddove la sottostante situazione di fatto si sia modificata e i relativi presupposti legittimanti siano venuti ad esistenza soltanto in un momento successivo. Il verificarsi delle sopravvenienze, in altri termini, deve trovare una costante tutela nel dispiegarsi diacronico del processo di separa- zione e divorzio e finisce in tal modo per fungere da limite e deroga all’operare del principio di preclusione.

Assegno di divorzio: la domanda è ammissibile anche per la prima volta in appello (nella sopravvenienza dei presupposti) / F. Danovi. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - 2022:1(2022), pp. 6-11.

Assegno di divorzio: la domanda è ammissibile anche per la prima volta in appello (nella sopravvenienza dei presupposti)

F. Danovi
2022

Abstract

La Suprema Corte si trova a decidere sull’ammissibilità di una domanda di assegno di divorzio formulata per la prima volta in grado di appello. Il principio espresso dall’ordinanza in commento, del tutto condivisibile, da un lato conferma che anche la richiesta di assegno di divorzio (e il principio vale in modo identico per la richiesta di assegno di mantenimento in separazione) assume la qualifica formale di vera e propria domanda giudiziale, e in quanto tale soggiace alle ordinarie regole previste per la proposizione della domanda, ivi compresi i limiti temporali derivanti dall’operare del principio di preclusione; d’altro lato, tuttavia, ricorda come la clausola rebus sic stantibus assume nel processo di separazione e divorzio valenza generale e ne informa l’intero svolgimento, determinando così una deroga alla regola gene- rale e l’ammissibilità della proposizione della domanda anche per la prima volta per tutto il corso del giudizio di primo grado, e anche in grado di appello, laddove la sottostante situazione di fatto si sia modificata e i relativi presupposti legittimanti siano venuti ad esistenza soltanto in un momento successivo. Il verificarsi delle sopravvenienze, in altri termini, deve trovare una costante tutela nel dispiegarsi diacronico del processo di separa- zione e divorzio e finisce in tal modo per fungere da limite e deroga all’operare del principio di preclusione.
Assegno; divorzio; domanda appello
Settore GIUR-12/A - Diritto processuale civile
2022
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Descrizione: Assegno di divorzio: la domanda è ammissibile anche per la prima volta in appello (nella sopravvenienza dei presupposti)
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