Nell’ambito di una più generale riforma del processo civile e degli strumenti ad esso alternativi o complementari, la L. 26 novembre 2021, n. 206 ha riservato una dedicata attenzione all’area della giustizia familiare e minorile. Si tratta di un intervento particolarmente significativo, anche tenuto conto del fatto che l’originario testo del disegno di legge delega era del tutto silente sul punto. La scelta del Governo e del Parlamento ha dunque inteso rispondere a molteplici sollecitazioni e istanze, nel segno di una indispensabile revisione anche dei processi familiari, mediante una nuova disciplina che investe diversi profili e aree tematiche. In primo luogo, si è ritenuto necessario ricondurre ad unitatem l’attuale poliedrico ventaglio dei riti familiari e minorili, che nel proporre modelli eterogenei nuoce alla certezza del diritto. In secondo luogo, si è avvertita l’esigenza di introdurre alcune norme immediatamente precettive, per sanare lacune normative e risolvere perduranti gravi contrasti interpretativi. Da ultimo, la rivoluzionaria portata della legge delega consiste nel demandare ai decreti attuativi una organica riforma ordinamentale, che possa sanare l’attuale regime diarchico di compe- tenze, scisso tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, mediante l’istituzione di un unico organo giudiziario, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, dotato di competenza generale in tutta l’area della giustizia familiare e minorile.
Le ragioni per una riforma della giustizia familiare e minorile / F. Danovi. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - 2022:4(2022), pp. 323-332.
Le ragioni per una riforma della giustizia familiare e minorile
F. Danovi
2022
Abstract
Nell’ambito di una più generale riforma del processo civile e degli strumenti ad esso alternativi o complementari, la L. 26 novembre 2021, n. 206 ha riservato una dedicata attenzione all’area della giustizia familiare e minorile. Si tratta di un intervento particolarmente significativo, anche tenuto conto del fatto che l’originario testo del disegno di legge delega era del tutto silente sul punto. La scelta del Governo e del Parlamento ha dunque inteso rispondere a molteplici sollecitazioni e istanze, nel segno di una indispensabile revisione anche dei processi familiari, mediante una nuova disciplina che investe diversi profili e aree tematiche. In primo luogo, si è ritenuto necessario ricondurre ad unitatem l’attuale poliedrico ventaglio dei riti familiari e minorili, che nel proporre modelli eterogenei nuoce alla certezza del diritto. In secondo luogo, si è avvertita l’esigenza di introdurre alcune norme immediatamente precettive, per sanare lacune normative e risolvere perduranti gravi contrasti interpretativi. Da ultimo, la rivoluzionaria portata della legge delega consiste nel demandare ai decreti attuativi una organica riforma ordinamentale, che possa sanare l’attuale regime diarchico di compe- tenze, scisso tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, mediante l’istituzione di un unico organo giudiziario, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, dotato di competenza generale in tutta l’area della giustizia familiare e minorile.| File | Dimensione | Formato | |
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