È principio pacifico nel nostro ordinamento che il diritto del figlio al mantenimento non cessi ipso iure con il raggiungimento della maggiore età, ma prosegua anche oltre, nella misura in cui lo stesso può legittimamente aspirare a portare avanti il proprio progetto di studi e concludere il relativo corso, conseguendo un titolo necessario dal punto di vista della propria formazione identitaria (perché tale da contribuire a soddisfare le sue legittime inclinazioni e aspettative di crescita culturale e personale) e spendibile sul mercato del lavoro per il reperimento di un’idonea attività lavorativa. Con questa interessante pronuncia, tuttavia, forse anche spinta dalla complessa temperie socio-economica in atto, la Cassazione fornisce al tema un inquadramento più rigoroso rispetto al passato, precisando che il diritto del figlio al mantenimento non soltanto non può ritenersi incondizionato, ma (salve natu- ralmente circostanze ostative non imputabili) deve trovare un limite sulla base di un termine desumibile dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente a un laureato per il reperimento di un impiego. Anzi, in senso ancor più rigoroso, aggiunge poi che il limite naturale deve considerarsi raggiunto con la maggiore età, salvi i casi di regolare e meritevole prosecuzione degli studi. In ogni caso, e contrariamente all’orientamento un tempo in vigore, tenuto conto dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova la Cassazione pone l’onere della prova delle circostanze che legittimano il diritto al mantenimento a carico del soggetto che richiede l’assegno, il quale deve dimostrare, anche all’occorrenza valendosi di presunzioni, non soltanto l’assenza di indipendenza economica del figlio, ma altresì il suo attivo e proficuo impegno negli studi e nella ricerca di un lavoro.

Obbligo di mantenimento del maggiorenne, autoresponsabilità e vicinanza della prova: si inverte l’onus probandi? / F. Danovi. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - 2020:11(2020), pp. 1022-1032.

Obbligo di mantenimento del maggiorenne, autoresponsabilità e vicinanza della prova: si inverte l’onus probandi?

F. Danovi
2020

Abstract

È principio pacifico nel nostro ordinamento che il diritto del figlio al mantenimento non cessi ipso iure con il raggiungimento della maggiore età, ma prosegua anche oltre, nella misura in cui lo stesso può legittimamente aspirare a portare avanti il proprio progetto di studi e concludere il relativo corso, conseguendo un titolo necessario dal punto di vista della propria formazione identitaria (perché tale da contribuire a soddisfare le sue legittime inclinazioni e aspettative di crescita culturale e personale) e spendibile sul mercato del lavoro per il reperimento di un’idonea attività lavorativa. Con questa interessante pronuncia, tuttavia, forse anche spinta dalla complessa temperie socio-economica in atto, la Cassazione fornisce al tema un inquadramento più rigoroso rispetto al passato, precisando che il diritto del figlio al mantenimento non soltanto non può ritenersi incondizionato, ma (salve natu- ralmente circostanze ostative non imputabili) deve trovare un limite sulla base di un termine desumibile dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente a un laureato per il reperimento di un impiego. Anzi, in senso ancor più rigoroso, aggiunge poi che il limite naturale deve considerarsi raggiunto con la maggiore età, salvi i casi di regolare e meritevole prosecuzione degli studi. In ogni caso, e contrariamente all’orientamento un tempo in vigore, tenuto conto dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova la Cassazione pone l’onere della prova delle circostanze che legittimano il diritto al mantenimento a carico del soggetto che richiede l’assegno, il quale deve dimostrare, anche all’occorrenza valendosi di presunzioni, non soltanto l’assenza di indipendenza economica del figlio, ma altresì il suo attivo e proficuo impegno negli studi e nella ricerca di un lavoro.
mantenimento maggiorenne; autoresponsabilità; vicinanza prova
Settore GIUR-12/A - Diritto processuale civile
2020
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Obbligo di mantenimento del maggiorenne, autoresponsabilità e vicinanza della prova si inverte l_onus probandi - Cass. 17183-2020 (FeD 2020).pdf

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