Il diritto del figlio al mantenimento non cessa illico et immediate con il raggiungimento della maggiore età, ma può naturalmente proseguire. Né esiste un momento temporale definito e universale superato il quale tale diritto viene meno ex lege (perché lo stesso si ricollega al più generale diritto alla crescita, educazione e istruzione, e pertanto comporta che il figlio possa aspirare a portare avanti il proprio progetto di studi e concludere il relativo corso, così da conseguire un titolo necessario per la sua formazione identitaria e spendibile sul mercato del lavoro). La posizione dei figli maggiorenni è dunque ibrida e complessa, assommando alla piena capacità dal punto di vista del diritto il perdurante bisogno di tutela per l’assenza di indipendenza economica. In questa prospettiva, occorre comprendere se sul piano del processo il dato della maggiore età comporti il venir meno del particolare regime di protezione normalmente riservato al minore e in particolare se possa applicarsi anche in suo favore la deroga al principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, se permangano poteri di iniziativa officiosa ovvero debbano (e in quale misura) tornare a rivivere i tradizionali oneri di impulso processuale delle parti e relativi carichi probatori. Ancora, è necessario verificare quale ruolo assumano i figli maggiorenni nei procedimenti della crisi familiare, nei quali è in discussione anche la loro posizione e verificare la disciplina della legittimazione dei figli a far valere i propri diritti, in via autonoma o in concorso con un genitore, anche spiegando intervento nel processo in corso tra i genitori stessi. Infine, tenuto conto della generale valenza rebus sic stantibus delle decisioni di merito occorre chiarire in quale sede possano essere fatte valere le nuove circostanze che alterino gli equilibri che hanno dato vita al provvedimento. Alla messa a fuoco e risoluzione di tutti questi interrogativi contribuiscono gli interventi chiarificatori (ma ancora con alcune zone d’ombra) della Corte di cassazione.
Declinazioni e mutazioni dei principi generali del processo per i figli (anche) maggiorenni / F. Danovi. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - 2021:3(2021), pp. 280-288.
Declinazioni e mutazioni dei principi generali del processo per i figli (anche) maggiorenni
F. Danovi
2021
Abstract
Il diritto del figlio al mantenimento non cessa illico et immediate con il raggiungimento della maggiore età, ma può naturalmente proseguire. Né esiste un momento temporale definito e universale superato il quale tale diritto viene meno ex lege (perché lo stesso si ricollega al più generale diritto alla crescita, educazione e istruzione, e pertanto comporta che il figlio possa aspirare a portare avanti il proprio progetto di studi e concludere il relativo corso, così da conseguire un titolo necessario per la sua formazione identitaria e spendibile sul mercato del lavoro). La posizione dei figli maggiorenni è dunque ibrida e complessa, assommando alla piena capacità dal punto di vista del diritto il perdurante bisogno di tutela per l’assenza di indipendenza economica. In questa prospettiva, occorre comprendere se sul piano del processo il dato della maggiore età comporti il venir meno del particolare regime di protezione normalmente riservato al minore e in particolare se possa applicarsi anche in suo favore la deroga al principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, se permangano poteri di iniziativa officiosa ovvero debbano (e in quale misura) tornare a rivivere i tradizionali oneri di impulso processuale delle parti e relativi carichi probatori. Ancora, è necessario verificare quale ruolo assumano i figli maggiorenni nei procedimenti della crisi familiare, nei quali è in discussione anche la loro posizione e verificare la disciplina della legittimazione dei figli a far valere i propri diritti, in via autonoma o in concorso con un genitore, anche spiegando intervento nel processo in corso tra i genitori stessi. Infine, tenuto conto della generale valenza rebus sic stantibus delle decisioni di merito occorre chiarire in quale sede possano essere fatte valere le nuove circostanze che alterino gli equilibri che hanno dato vita al provvedimento. Alla messa a fuoco e risoluzione di tutti questi interrogativi contribuiscono gli interventi chiarificatori (ma ancora con alcune zone d’ombra) della Corte di cassazione.| File | Dimensione | Formato | |
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Declinazioni e mutazioni dei principi generali del processo per i figli (anche) maggiorenni - Cass. 19077-2020, 27602 - 2020, 29779-2020 (FeD 2021).pdf
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