L’atto di costituzione del vincolo di destinazione ben può essere assoggettato alla tutela dell’art. 2901 cod. civ. giacché imprime ai beni una destinazione idonea a sottrarli alla generica garanzia dei creditori. È revocabile il vincolo di destinazione costituito da un deiussore a favore delle nipoti dopo aver rilasciato deiussioni in garanzia dei debiti contratti da due società che lo vedevano socio quando egli non provi di essere titolare di altri cespiti idonei a soddisfare le ragioni della banca creditrice.
Vincolo di destinazione e assoggettamento alla tutela dell'art. 2901 cod. civ. (App. Firenze, 11 settembre 2024) / A.M. Borgna. - In: TRUSTS E ATTIVITÀ FIDUCIARIE. - ISSN 1590-5586. - 2025:1(2025), pp. 43-47. [10.35948/1590-5586/2025.706]
Vincolo di destinazione e assoggettamento alla tutela dell'art. 2901 cod. civ. (App. Firenze, 11 settembre 2024)
A.M. Borgna
2025
Abstract
L’atto di costituzione del vincolo di destinazione ben può essere assoggettato alla tutela dell’art. 2901 cod. civ. giacché imprime ai beni una destinazione idonea a sottrarli alla generica garanzia dei creditori. È revocabile il vincolo di destinazione costituito da un deiussore a favore delle nipoti dopo aver rilasciato deiussioni in garanzia dei debiti contratti da due società che lo vedevano socio quando egli non provi di essere titolare di altri cespiti idonei a soddisfare le ragioni della banca creditrice.| File | Dimensione | Formato | |
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