Una donazione non è revocabile per ingratitudine qualora la donataria, senza il consenso del donante, abbia sostituito il trustee del trust in cui aveva conferito le quote sociali ricevute, già individuato dallo stesso donante a cui, di fatto, competeva ogni decisione inerente alla sua amministrazione. Infatti, la circostanza lamentata dal donante di essere stato escluso così da ogni attività di gestione e di aver subito la perdita del controllo indiretto delle società non vale ad integrare il requisito del grave pregiudizio arrecato al patrimonio del donante richiesto dall’art. 801 cod. civ.
Irrevocabilità per ingratitudine della donazione di partecipazioni societarie conferite in trust (Trib. Milano, 31 agosto 2024) / A.M. Borgna. - In: TRUSTS E ATTIVITÀ FIDUCIARIE. - ISSN 1590-5586. - 2025:2(2025), pp. 253-255. [10.35948/1590-5586/2025.751]
Irrevocabilità per ingratitudine della donazione di partecipazioni societarie conferite in trust (Trib. Milano, 31 agosto 2024)
A.M. Borgna
2025
Abstract
Una donazione non è revocabile per ingratitudine qualora la donataria, senza il consenso del donante, abbia sostituito il trustee del trust in cui aveva conferito le quote sociali ricevute, già individuato dallo stesso donante a cui, di fatto, competeva ogni decisione inerente alla sua amministrazione. Infatti, la circostanza lamentata dal donante di essere stato escluso così da ogni attività di gestione e di aver subito la perdita del controllo indiretto delle società non vale ad integrare il requisito del grave pregiudizio arrecato al patrimonio del donante richiesto dall’art. 801 cod. civ.| File | Dimensione | Formato | |
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