Il curatore non ha il potere di apprendere direttamente i beni segregati in un trust autodichiarato da una società poi fallita, ma spetta all’organo amministrativo della società la decisione di revocare l’atto e cancellare la relativa trascrizione. Il consiglio di amministrazione di una società che abbia istituito un trust autodichiarato e sia poi fallita è responsabile per il danno da svalutazione dei beni immobili conferiti nel trust e prodottosi a causa del lasso di tempo intercorso prima della riconsegna alla massa fallimentare.
Trust autodichiarato istituito da una società: l’azione di responsabilità contro gli amministratori (Trib. Catania, 19 dicembre 2024) / A.M. Borgna. - In: TRUSTS E ATTIVITÀ FIDUCIARIE. - ISSN 1590-5586. - 2025:6(2025), pp. 833-836. [10.35948/1590-5586/2025.898]
Trust autodichiarato istituito da una società: l’azione di responsabilità contro gli amministratori (Trib. Catania, 19 dicembre 2024)
A.M. Borgna
2025
Abstract
Il curatore non ha il potere di apprendere direttamente i beni segregati in un trust autodichiarato da una società poi fallita, ma spetta all’organo amministrativo della società la decisione di revocare l’atto e cancellare la relativa trascrizione. Il consiglio di amministrazione di una società che abbia istituito un trust autodichiarato e sia poi fallita è responsabile per il danno da svalutazione dei beni immobili conferiti nel trust e prodottosi a causa del lasso di tempo intercorso prima della riconsegna alla massa fallimentare.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Borgna - Trust autodichiarato istituito da una società.pdf
accesso riservato
Tipologia:
Publisher's version/PDF
Licenza:
Nessuna licenza
Dimensione
372.44 kB
Formato
Adobe PDF
|
372.44 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.




