The prevailing Italian case law, on the basis of the non-disposability of the rights and duties arising from marriage as stated in Article 160 of the Civil Code, states that agreements in contemplation of divorce are void. As a matter of facts, legislative developments have led to the view that Article 160 of the Civil Code is not the expression of an absolute principle, but rather the most significant manifestation of a tempered rule, under which agreements concerning finantial rights arising from marriage are subject to a fairness assessment. On this basis, the effectiveness of agreements in contemplation of divorce that concern spousal support (the divorce allowance) can be affirmed, provided that they pass a fairness review, while effectiveness of the agreement remains subject to the rebus sic stantibus clause.

La giurisprudenza prevalente, sulla base dell’indisponibilità dei diritti e dei doveri che derivano dal matrimonio affermata nell’art. 160 c.c., ritiene che i patti in vista del divorzio siano nulli. In realtà, l’evoluzione normativa ha portato a ritenere che l’art. 160 c.c. non sia l’espressione di un principio assoluto, ma sia invece il più significativo punto di emersione di una regola mite, in base alla quale i patti che hanno per oggetto i diritti di contenuto patrimoniale che derivano dal matrimonio sono soggetti ad una valutazione di equità. Su questa base, si può affermare l’efficacia dei patti in vista del divorzio che abbiano ad oggetto l’assegno divorzile, ma ciò a condizione che essi superino il vaglio di una valutazione di equità fermo restando che l’efficacia del patto rimane soggetta alla clausola rebus sic stantibus.

Il problema della validità dei patti in vista del divorzio: cercando una soluzione fra vecchi pregiudizi e nuovi problemi / C. Rimini. - In: RIVISTA DI DIRITTO CIVILE. - ISSN 0035-6093. - 71:6(2025 Dec), pp. 1230-1249. ( 1975-2025: vecchie e nuove sfide del diritto delle relazioni familiari Venezia 2025).

Il problema della validità dei patti in vista del divorzio: cercando una soluzione fra vecchi pregiudizi e nuovi problemi

C. Rimini
2025

Abstract

The prevailing Italian case law, on the basis of the non-disposability of the rights and duties arising from marriage as stated in Article 160 of the Civil Code, states that agreements in contemplation of divorce are void. As a matter of facts, legislative developments have led to the view that Article 160 of the Civil Code is not the expression of an absolute principle, but rather the most significant manifestation of a tempered rule, under which agreements concerning finantial rights arising from marriage are subject to a fairness assessment. On this basis, the effectiveness of agreements in contemplation of divorce that concern spousal support (the divorce allowance) can be affirmed, provided that they pass a fairness review, while effectiveness of the agreement remains subject to the rebus sic stantibus clause.
La giurisprudenza prevalente, sulla base dell’indisponibilità dei diritti e dei doveri che derivano dal matrimonio affermata nell’art. 160 c.c., ritiene che i patti in vista del divorzio siano nulli. In realtà, l’evoluzione normativa ha portato a ritenere che l’art. 160 c.c. non sia l’espressione di un principio assoluto, ma sia invece il più significativo punto di emersione di una regola mite, in base alla quale i patti che hanno per oggetto i diritti di contenuto patrimoniale che derivano dal matrimonio sono soggetti ad una valutazione di equità. Su questa base, si può affermare l’efficacia dei patti in vista del divorzio che abbiano ad oggetto l’assegno divorzile, ma ciò a condizione che essi superino il vaglio di una valutazione di equità fermo restando che l’efficacia del patto rimane soggetta alla clausola rebus sic stantibus.
matrimonio; divorzio; patti in vista del divorzio; autonomia privata;
Settore GIUR-01/A - Diritto privato
dic-2025
Article (author)
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