The recent judgment of the Court of Justice of the European Union in the Seraing case deals with the complex relations between EU law, international arbitration and sports law. The decision finds that an award issued by the Court of Arbitration for Sport (CAS) in Switzerland cannot have the authority of res judicata or probative value in the EU Member States if its compliance with EU public policy has not previously been reviewed by a court of a Member State that may refer the matter to the Court for a preliminary ruling. However, contrary to the Opinion expressed by Advocate General Ćapeta, the Court admits that CAS arbitration, even if somehow “forced”, may be recognized as such, provided that effective judicial review of the CAS award is guaranteed in the Member State where the award is invoked through the verification of its compatibility with the public policy of the Union, which includes the rules on competition and on fundamental freedoms. The judgment is notable for the general scope of its statements, which apply to any arbitration award rendered in a third State, and not only to sports arbitration. As a result, awards rendered in non-Member States, when invoked in a Member State, have to be checked in light of the fundamental principles of EU law (expressed by the rules on competition and the fundamental freedoms), and any force as res judicata they may wish to obtain is subject to such control by a court of a Member State

La recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso Seraing affronta le complesse relazioni tra diritto dell’UE, arbitrato internazionale e diritto sportivo. La decisione stabilisce che un lodo emesso dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS/CAS) in Svizzera non può avere autorità di cosa giudicata né valore probatorio negli Stati membri dell’UE se la sua conformità all’ordine pubblico dell’Unione non è stata previamente esaminata da un giudice di uno Stato membro che possa eventualmente sottoporre la questione alla Corte mediante rinvio pregiudiziale. Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dall’Avvocato generale Ćapeta, la Corte ammette che l’arbitrato CAS, anche se in qualche modo “forzato”, possa essere riconosciuto come tale, purché sia garantito un controllo giurisdizionale effettivo del lodo CAS nello Stato membro in cui il lodo viene fatto valere, tramite la verifica della sua compatibilità con l’ordine pubblico dell’Unione, che comprende le norme sulla concorrenza e sulle libertà fondamentali. La sentenza è rilevante per la portata generale delle sue affermazioni, che si applicano a qualsiasi lodo arbitrale emesso in uno Stato terzo e non soltanto all’arbitrato sportivo. Di conseguenza, i lodi emessi in Stati non membri, quando fatti valere in uno Stato membro, devono essere verificati alla luce dei principi fondamentali del diritto dell’UE (espressi dalle norme sulla concorrenza e sulle libertà fondamentali), e qualsiasi efficacia di cosa giudicata essi intendano ottenere è subordinata a tale controllo da parte di un giudice di uno Stato membro.

Ordine pubblico dell’Unione ed efficacia negli Stati membri dei lodi arbitrali extra-europei: il significato sistemico della sentenza Seraing / L. Fumagalli. - In: RIVISTA DELL'ARBITRATO. - ISSN 1122-0147. - 35:3(2025), pp. 409-432.

Ordine pubblico dell’Unione ed efficacia negli Stati membri dei lodi arbitrali extra-europei: il significato sistemico della sentenza Seraing

L. Fumagalli
2025

Abstract

The recent judgment of the Court of Justice of the European Union in the Seraing case deals with the complex relations between EU law, international arbitration and sports law. The decision finds that an award issued by the Court of Arbitration for Sport (CAS) in Switzerland cannot have the authority of res judicata or probative value in the EU Member States if its compliance with EU public policy has not previously been reviewed by a court of a Member State that may refer the matter to the Court for a preliminary ruling. However, contrary to the Opinion expressed by Advocate General Ćapeta, the Court admits that CAS arbitration, even if somehow “forced”, may be recognized as such, provided that effective judicial review of the CAS award is guaranteed in the Member State where the award is invoked through the verification of its compatibility with the public policy of the Union, which includes the rules on competition and on fundamental freedoms. The judgment is notable for the general scope of its statements, which apply to any arbitration award rendered in a third State, and not only to sports arbitration. As a result, awards rendered in non-Member States, when invoked in a Member State, have to be checked in light of the fundamental principles of EU law (expressed by the rules on competition and the fundamental freedoms), and any force as res judicata they may wish to obtain is subject to such control by a court of a Member State
La recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso Seraing affronta le complesse relazioni tra diritto dell’UE, arbitrato internazionale e diritto sportivo. La decisione stabilisce che un lodo emesso dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS/CAS) in Svizzera non può avere autorità di cosa giudicata né valore probatorio negli Stati membri dell’UE se la sua conformità all’ordine pubblico dell’Unione non è stata previamente esaminata da un giudice di uno Stato membro che possa eventualmente sottoporre la questione alla Corte mediante rinvio pregiudiziale. Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dall’Avvocato generale Ćapeta, la Corte ammette che l’arbitrato CAS, anche se in qualche modo “forzato”, possa essere riconosciuto come tale, purché sia garantito un controllo giurisdizionale effettivo del lodo CAS nello Stato membro in cui il lodo viene fatto valere, tramite la verifica della sua compatibilità con l’ordine pubblico dell’Unione, che comprende le norme sulla concorrenza e sulle libertà fondamentali. La sentenza è rilevante per la portata generale delle sue affermazioni, che si applicano a qualsiasi lodo arbitrale emesso in uno Stato terzo e non soltanto all’arbitrato sportivo. Di conseguenza, i lodi emessi in Stati non membri, quando fatti valere in uno Stato membro, devono essere verificati alla luce dei principi fondamentali del diritto dell’UE (espressi dalle norme sulla concorrenza e sulle libertà fondamentali), e qualsiasi efficacia di cosa giudicata essi intendano ottenere è subordinata a tale controllo da parte di un giudice di uno Stato membro.
Unione europea; Corte di giustizia; lodo arbitrale; lodo estero; Tribunale Arbitrale dello Sport; efficacia del lodo; ordine pubblico; diritto della concorrenza
Settore GIUR-09/A - Diritto internazionale
2025
Article (author)
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