L’ordinanza del Tribunale di Napoli 31 marzo 2025 opera un rinvio alla corte di Giustizia volto a verificare la compatibilita` con il diritto unionale di un’interpretazione che qualifica la prestazione previdenziale come forma di retribuzione differita. Tale rinvio e` funzionale all’applicazione al termine per il versamento dei contributi previdenziali dell’elaborazione giurisprudenziale in materia di decorrenza della prescrizione per impedirne la maturazione in costanza di rapporto; cio` garantirebbe, nella prospettazione del Tribunale, una piu` efficace tutela al lavoratore, anche in base a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 2 e 8 della Dir. 91/533/CEE (oggi Dir. UE 2019/1152). L’ordinanza prende, infatti, l’abbrivio dalla constatazione che gli orientamenti giurispru- denziali sull’art. 2116 c.c. recentemente consolidatisi, che negano il dispiegarsi dell’effettivita` del principio di automaticita` delle prestazioni, non consentano un’adeguata tutela dell’integrita` della posizione previdenziale del lavoro, risolvendosi in un pregiudizio.
La prestazione previdenziale è una forma di retribuzione differita? La parola alla Corte di Giustizia / S. Roccisano. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 2240-2411. - 10(2025), pp. 2108-2112.
La prestazione previdenziale è una forma di retribuzione differita? La parola alla Corte di Giustizia
S. Roccisano
2025
Abstract
L’ordinanza del Tribunale di Napoli 31 marzo 2025 opera un rinvio alla corte di Giustizia volto a verificare la compatibilita` con il diritto unionale di un’interpretazione che qualifica la prestazione previdenziale come forma di retribuzione differita. Tale rinvio e` funzionale all’applicazione al termine per il versamento dei contributi previdenziali dell’elaborazione giurisprudenziale in materia di decorrenza della prescrizione per impedirne la maturazione in costanza di rapporto; cio` garantirebbe, nella prospettazione del Tribunale, una piu` efficace tutela al lavoratore, anche in base a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 2 e 8 della Dir. 91/533/CEE (oggi Dir. UE 2019/1152). L’ordinanza prende, infatti, l’abbrivio dalla constatazione che gli orientamenti giurispru- denziali sull’art. 2116 c.c. recentemente consolidatisi, che negano il dispiegarsi dell’effettivita` del principio di automaticita` delle prestazioni, non consentano un’adeguata tutela dell’integrita` della posizione previdenziale del lavoro, risolvendosi in un pregiudizio.| File | Dimensione | Formato | |
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