If the Legislator deserves the credit for having initiated the construction of the constitutional face of punishment in the phase of enforcement, the Constitutional Court must be credited with having fueled this process, exercising significant control over the choices of the legislature by enhancing the principles of re-education, humanity, as well as proportionality and this in synergy with the jurisprudence of the European Court of Human Rights. Dampening the enthusiasm for this path of recognition of the dignity of the prisoner is the consideration of the reality of the prison system, which is at a tremendous distance from the model outlined in the Constitution

Se va al Legislatore il merito di aver dato avvio alla costruzione del volto costituzionale della pena nella fase dell’esecuzione, deve riconoscersi alla Corte costituzionale quello di avere alimentato tale processo, esercitando un controllo significativo sulle scelte legislative valorizzando i principi di rieducazione, di umanità, nonché di proporzionalità e ciò in sinergia con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. A smorzare l’entusiasmo per questo percorso di riconoscimento della dignità del detenuto è la considerazione della prassi, che si colloca ad una distanza siderale dal modello di pena detentiva delineato nella Costituzione.

Esecuzione della pena: una perenne riforma, non solo legislativa / A.P.A. Della Bella. - In: DIRITTO COSTITUZIONALE. - ISSN 2611-2590. - 2025:2(2025), pp. 121-144. [10.3280/DC2025-002006]

Esecuzione della pena: una perenne riforma, non solo legislativa

A.P.A. Della Bella
2025

Abstract

If the Legislator deserves the credit for having initiated the construction of the constitutional face of punishment in the phase of enforcement, the Constitutional Court must be credited with having fueled this process, exercising significant control over the choices of the legislature by enhancing the principles of re-education, humanity, as well as proportionality and this in synergy with the jurisprudence of the European Court of Human Rights. Dampening the enthusiasm for this path of recognition of the dignity of the prisoner is the consideration of the reality of the prison system, which is at a tremendous distance from the model outlined in the Constitution
Se va al Legislatore il merito di aver dato avvio alla costruzione del volto costituzionale della pena nella fase dell’esecuzione, deve riconoscersi alla Corte costituzionale quello di avere alimentato tale processo, esercitando un controllo significativo sulle scelte legislative valorizzando i principi di rieducazione, di umanità, nonché di proporzionalità e ciò in sinergia con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. A smorzare l’entusiasmo per questo percorso di riconoscimento della dignità del detenuto è la considerazione della prassi, che si colloca ad una distanza siderale dal modello di pena detentiva delineato nella Costituzione.
rieducazione; umanità; proporzionalità; individualizzazione del trattamento; diritti dei detenuti; re-education; humanity; proportionality; individualisation of treatment; prisoners’ rights
Settore GIUR-14/A - Diritto penale
2025
Article (author)
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