La giurisdizione civile incontra limiti assoluti e relativi. Per quanto riguarda i primi, vi è difetto di giurisdizione del g.o. per la presenza di altri poteri dello Stato, allorché l’attore vanti un mero interesse, non protetto dall’ordinamento e la sua domanda è perciò impro- ponibile. Il difetto di giurisdizione sussiste poi anche nei confronti dei giudici speciali, in base a criteri di riparto che fanno riferimento alla situazione giuridica soggettiva, se- condo il binomio diritti-interessi legittimi, g.o. e g.a. ovvero alla materia (tributaria, con- tabile). Il difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio per tutto il primo grado, dopo di che potrà essere sollevato solo dalle parti tramite impugnazione. Nel caso di difetto relativo il giudice indica il giudice munito della giurisdizione, di fronte al quale la controversia potrà essere riassunta ex art. 59, L. n. 69/2009 con salvezza degli effetti sostanziali e processuali a decorrere dall’originaria domanda. Alla sentenza sulla giurisdizione non viene usualmente riconosciuta efficacia vincolante in altri processi, ad eccezione delle pronunce della S.C. a Sezioni Unite.

La giurisdizione interna dell'ago e i giudici speciali / S.A. Villata (OMNIA). - In: Diritto processuale civile. 1 / [a cura di] L. Dittrich. - Riedizione. - [s.l] : Utet Giuridica, 2025 Oct. - ISBN 978-88-598-2844-0. - pp. 79-170

La giurisdizione interna dell'ago e i giudici speciali

S.A. Villata
2025

Abstract

La giurisdizione civile incontra limiti assoluti e relativi. Per quanto riguarda i primi, vi è difetto di giurisdizione del g.o. per la presenza di altri poteri dello Stato, allorché l’attore vanti un mero interesse, non protetto dall’ordinamento e la sua domanda è perciò impro- ponibile. Il difetto di giurisdizione sussiste poi anche nei confronti dei giudici speciali, in base a criteri di riparto che fanno riferimento alla situazione giuridica soggettiva, se- condo il binomio diritti-interessi legittimi, g.o. e g.a. ovvero alla materia (tributaria, con- tabile). Il difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio per tutto il primo grado, dopo di che potrà essere sollevato solo dalle parti tramite impugnazione. Nel caso di difetto relativo il giudice indica il giudice munito della giurisdizione, di fronte al quale la controversia potrà essere riassunta ex art. 59, L. n. 69/2009 con salvezza degli effetti sostanziali e processuali a decorrere dall’originaria domanda. Alla sentenza sulla giurisdizione non viene usualmente riconosciuta efficacia vincolante in altri processi, ad eccezione delle pronunce della S.C. a Sezioni Unite.
Settore GIUR-12/A - Diritto processuale civile
ott-2025
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