Il presente contributo contiene una prima riflessione critica sul testo della neo-approvata direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente. In particolare, chiarito quale sia il ruolo svolto dalla clausola unlawful nella direttiva 2008/99/CE, ci si interroga in merito alla sorte di questo elemento di “illiceità speciale europea” nel nuovo legal act. Considerato che questo termine sembra avere, per vari motivi, un ruolo centrale nella armonizzazione del diritto penale nel particolare settore dei reati ambientali, non sorprende rilevare che anche la nuova direttiva ricorra a questa tecnica di formulazione legislativa. Di più: sembra possibile affermare che proprio l’ampliamento dei parametri cui rinvia il termine unlawful sia considerato da parte della Commissione europea prima, e dei co-legislatori poi, uno dei punti chiave per superare le attuali debolezze delle norme europee in materia di tutela penale dell’ambiente. Tuttavia, va criticato il deficit in termini di determinatezza e conoscibilità del precetto che la novella, a discapito di alcune affermazioni della Commissione, sembra comportare.
La nozione di condotta "illecita" nella nuova direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente / C.S. Thun Hohenstein Welsperg. - In: RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA. - ISSN 2974-5519. - 37:1-2(2024), pp. 222-243.
La nozione di condotta "illecita" nella nuova direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente
C.S. Thun Hohenstein Welsperg
2024
Abstract
Il presente contributo contiene una prima riflessione critica sul testo della neo-approvata direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente. In particolare, chiarito quale sia il ruolo svolto dalla clausola unlawful nella direttiva 2008/99/CE, ci si interroga in merito alla sorte di questo elemento di “illiceità speciale europea” nel nuovo legal act. Considerato che questo termine sembra avere, per vari motivi, un ruolo centrale nella armonizzazione del diritto penale nel particolare settore dei reati ambientali, non sorprende rilevare che anche la nuova direttiva ricorra a questa tecnica di formulazione legislativa. Di più: sembra possibile affermare che proprio l’ampliamento dei parametri cui rinvia il termine unlawful sia considerato da parte della Commissione europea prima, e dei co-legislatori poi, uno dei punti chiave per superare le attuali debolezze delle norme europee in materia di tutela penale dell’ambiente. Tuttavia, va criticato il deficit in termini di determinatezza e conoscibilità del precetto che la novella, a discapito di alcune affermazioni della Commissione, sembra comportare.Pubblicazioni consigliate
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