Il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, ha introdotto profonde modifiche alla disciplina in materia di «divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia». La riforma sancisce il definitivo superamento del sistema delle preclusioni assolute; tuttavia, impone al condannato non collaborante un complesso onere di allegazione che rende assai arduo l’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative. Le criticità sono ancora più evidenti con riferimento alla possibilità dell’ergastolano di accedere alla liberazione condizionale. A fronte dei molteplici profili censurabili, l’effettività del diritto alla speranza sembra potersi affidare unicamente alla concreta applicazione del nuovo testo dell’articolo 4-bis ord. penit. e alla capacità di interpretarlo in maniera conforme alle indicazioni della Consulta e, prima ancora, della Corte EDU. Ebbene, da una prima analisi della più recente prassi applicativa, le aspettative possono dirsi nel complesso deluse: la presunzione di pericolosità sociale – seppur relativa – si è finora rivelata pressoché sempre insuperabile.
La riforma del regime ostativo ex art. 4-bis ord. penit.: prime applicazioni, implicazioni e prospettive / S. Mastrapasqua. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - 2024:(2024 Jun 25), pp. 1-31.
La riforma del regime ostativo ex art. 4-bis ord. penit.: prime applicazioni, implicazioni e prospettive
S. Mastrapasqua
2024
Abstract
Il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, ha introdotto profonde modifiche alla disciplina in materia di «divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia». La riforma sancisce il definitivo superamento del sistema delle preclusioni assolute; tuttavia, impone al condannato non collaborante un complesso onere di allegazione che rende assai arduo l’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative. Le criticità sono ancora più evidenti con riferimento alla possibilità dell’ergastolano di accedere alla liberazione condizionale. A fronte dei molteplici profili censurabili, l’effettività del diritto alla speranza sembra potersi affidare unicamente alla concreta applicazione del nuovo testo dell’articolo 4-bis ord. penit. e alla capacità di interpretarlo in maniera conforme alle indicazioni della Consulta e, prima ancora, della Corte EDU. Ebbene, da una prima analisi della più recente prassi applicativa, le aspettative possono dirsi nel complesso deluse: la presunzione di pericolosità sociale – seppur relativa – si è finora rivelata pressoché sempre insuperabile.| File | Dimensione | Formato | |
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