This contribution explores the topic of school inclusion for foreign students in light of the measures provided by Article 11 of Decree-Law No. 71 of May 31, 2024. Among these measures is the possibility, starting from the 2025/2026 school year, of assigning a dedicated teacher for teaching the Italian language to classes where the number of newly arrived foreign students is equal to or exceeds 20 percent of the total. The analysis of the regulatory framework raises some potential concerns, particularly regarding its implementation. One such concern is the risk of "school segregation," meaning the grouping of foreign students into a single class or school. This situation prompts a broader reflection on the need for language learning and reinforcement measures not only for newly arrived students but also for all foreign students facing linguistic disadvantages. Moreover, given the increasingly structural presence of second generation students with a migrant background, the importance of intercultural education is emphasized within the constitutional framework.

Il presente contributo approfondisce il tema dell’inclusione scolastica degli alunni stranieri alla luce delle misure previste dall’ art. 11 del decreto legge n. 71 del 31 maggio 2024 e, in particolare, della possibilità di disporre, a decorrere dall’a. s. 2025/2026, dell’assegnazione di un docente dedicato all’insegnamento della lingua italiana per quelle classi con un numero di alunni stranieri “neoarrivati” pari o superiore al 20 percento del totale. L’analisi della disciplina prevista solleva alcune criticità, tra cui il rischio di un effetto di “segregazione scolastica”, ovvero di “accorpamento” degli alunni stranieri in una unica classe o istituto scolastico, e sollecita una riflessione più ampia sulla necessità di prevedere misure di apprendimento della lingua italiana non solo per alunni “neoarrivati”, ma per tutti quegli alunni stranieri che si trovano in condizioni di svantaggio linguistico. Inoltre, a fronte di una presenza ormai strutturale di seconde generazioni di alunni con background migratorio, viene sottolineata la rilevanza che l’educazione interculturale assume nel quadro di un modello di scuola costituzionalmente inclusivo, aperto a tutti e finalizzato alla promozione della persona umana.

Alcune osservazioni sul tema dell’inclusione scolastica degli alunni stranieri alla luce dell’art. 11 del decreto legge n. 71 del 31 maggio 2024 / C. Galbersanini. - In: OSSERVATORIO COSTITUZIONALE. - ISSN 2283-7515. - 2025:3(2025), pp. 75-95.

Alcune osservazioni sul tema dell’inclusione scolastica degli alunni stranieri alla luce dell’art. 11 del decreto legge n. 71 del 31 maggio 2024

C. Galbersanini
2025

Abstract

This contribution explores the topic of school inclusion for foreign students in light of the measures provided by Article 11 of Decree-Law No. 71 of May 31, 2024. Among these measures is the possibility, starting from the 2025/2026 school year, of assigning a dedicated teacher for teaching the Italian language to classes where the number of newly arrived foreign students is equal to or exceeds 20 percent of the total. The analysis of the regulatory framework raises some potential concerns, particularly regarding its implementation. One such concern is the risk of "school segregation," meaning the grouping of foreign students into a single class or school. This situation prompts a broader reflection on the need for language learning and reinforcement measures not only for newly arrived students but also for all foreign students facing linguistic disadvantages. Moreover, given the increasingly structural presence of second generation students with a migrant background, the importance of intercultural education is emphasized within the constitutional framework.
Il presente contributo approfondisce il tema dell’inclusione scolastica degli alunni stranieri alla luce delle misure previste dall’ art. 11 del decreto legge n. 71 del 31 maggio 2024 e, in particolare, della possibilità di disporre, a decorrere dall’a. s. 2025/2026, dell’assegnazione di un docente dedicato all’insegnamento della lingua italiana per quelle classi con un numero di alunni stranieri “neoarrivati” pari o superiore al 20 percento del totale. L’analisi della disciplina prevista solleva alcune criticità, tra cui il rischio di un effetto di “segregazione scolastica”, ovvero di “accorpamento” degli alunni stranieri in una unica classe o istituto scolastico, e sollecita una riflessione più ampia sulla necessità di prevedere misure di apprendimento della lingua italiana non solo per alunni “neoarrivati”, ma per tutti quegli alunni stranieri che si trovano in condizioni di svantaggio linguistico. Inoltre, a fronte di una presenza ormai strutturale di seconde generazioni di alunni con background migratorio, viene sottolineata la rilevanza che l’educazione interculturale assume nel quadro di un modello di scuola costituzionalmente inclusivo, aperto a tutti e finalizzato alla promozione della persona umana.
school; inclusion; immigration; language learning; intercultural education; scuola; inclusione; immigrazione; apprendimento linguistico; educazione interculturale.
Settore GIUR-05/A - Diritto costituzionale e pubblico
2025
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/chiara-galbersanini/alcune-osservazioni-sul-tema-dell-inclusione-scolastica-degli-alunni-stranieri-alla-luce-dell-art-11-del-decreto-legge-n-71-del-31-maggio-2024
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