Con la sentenza n.143 del 2024, la Corte costituzionale ha riconosciuto l’esistenza di un’identità di genere non binaria, pur avendo rimesso, all’esito di una pronuncia di inammissibilità, la questione della rettificazione dell’attribuzione di sesso verso un genere terzo alla discrezionalità del legislatore, in qualità di “primo interprete della sensibilità sociale”. Il presente contributo intende sondare, alla luce del principio di autodeterminazione, i profili di maggior rilievo di tale riconoscimento, anche al fine di comprendere quale sia la strada che si apre ora al legislatore. Un primo elemento di interesse attiene alla circostanza che il giudice delle leggi ancorerebbe la sussistenza di un’identità di genere “altra” rispetto a quelle – sia cis che trans – previste nel sistema binario, alla necessaria presenza di una condizione clinica di disforia e\o incongruenza di genere, dati i ripetuti riferimenti presenti nella decisione alla situazione patologica diagnosticata all’attrice del giudizio a quo.

L’Altro esiste ma è diverso / A. Granato - In: Sul non binarismo di genere e sull'autorizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere : La sentenza della corte costituzionale n.143 del 2024 / [a cura di] N. Posteraro, B. Liberali. - Prima edizione. - Napoli : Editoriale Scientifica, 2025. - ISBN 9791223502495. - pp. 153-170 (( convegno Atti dei seminari scientifici di discussione dell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Bolzano n. 11 del 2024 e della pronuncia della Corte costituzionale n. 143 del 2024, 7 giugno e 26 novembre 2024, Università degli Studi di Milano tenutosi a Milano nel 2024.

L’Altro esiste ma è diverso

A. Granato
2025

Abstract

Con la sentenza n.143 del 2024, la Corte costituzionale ha riconosciuto l’esistenza di un’identità di genere non binaria, pur avendo rimesso, all’esito di una pronuncia di inammissibilità, la questione della rettificazione dell’attribuzione di sesso verso un genere terzo alla discrezionalità del legislatore, in qualità di “primo interprete della sensibilità sociale”. Il presente contributo intende sondare, alla luce del principio di autodeterminazione, i profili di maggior rilievo di tale riconoscimento, anche al fine di comprendere quale sia la strada che si apre ora al legislatore. Un primo elemento di interesse attiene alla circostanza che il giudice delle leggi ancorerebbe la sussistenza di un’identità di genere “altra” rispetto a quelle – sia cis che trans – previste nel sistema binario, alla necessaria presenza di una condizione clinica di disforia e\o incongruenza di genere, dati i ripetuti riferimenti presenti nella decisione alla situazione patologica diagnosticata all’attrice del giudizio a quo.
genere; corte costituzionale; non binarismo
Settore GIUR-05/A - Diritto costituzionale e pubblico
2025
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