Con l'art. 62 del TU il legislatore accoglie, nel suo limitato ambito di applicazione, una dimensione fisica del luogo in connessione funzionale con l’attività svolta dal lavoratore, rispetto alla quale è dato rilevare un probabile fattore di rischio in grado di determinare lesioni o causare danni alla sua salute. Una concezione che sembra oggi avvitarsi su sé stessa, dal momento che si assiste ad un sempre maggiore ampliamento della considerazione non più, e non solo, dei fattori di rischio tradizionali, bensì anche di quelli organizzativi. relativi alle condizioni di lavoro.
Salute e sicurezza del luogo di lavoro: caratteri, evoluzione, limiti e prospettive / M. Squeglia. - (2025 Apr 01).
Salute e sicurezza del luogo di lavoro: caratteri, evoluzione, limiti e prospettive
M. Squeglia
2025
Abstract
Con l'art. 62 del TU il legislatore accoglie, nel suo limitato ambito di applicazione, una dimensione fisica del luogo in connessione funzionale con l’attività svolta dal lavoratore, rispetto alla quale è dato rilevare un probabile fattore di rischio in grado di determinare lesioni o causare danni alla sua salute. Una concezione che sembra oggi avvitarsi su sé stessa, dal momento che si assiste ad un sempre maggiore ampliamento della considerazione non più, e non solo, dei fattori di rischio tradizionali, bensì anche di quelli organizzativi. relativi alle condizioni di lavoro.File | Dimensione | Formato | |
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