With the decision in question, the Italian Supreme Court reaffirmed the principle that, in the context of bankruptcy offenses, an individual who, pursuant to the provisions of Article 2639 of the Italian Civil Code, assumes the role of a “de facto” administrator of the bankrupt company, is subject to the entire range of duties imposed on a “de jure” administrator, and may thus potentially incur criminal liability for all relevant criminal acts attributable to them. Furthermore, the Court clarified the criteria for identifying de facto figures operating within inactive companies, which are used solely as a “front” to carry out acts that are criminally significant.

Con la decisione commentata, la Suprema Corte ha ribadito il principio per il quale, in tema di reati fallimentari, il soggetto che, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 2639 c.c., assume la qualifica di amministratore “di fatto” della società fallita, è gravato dell’intera gamma di doveri cui è sottoposto l’amministratore “di diritto”, potendo, così, eventualmente assumere la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili. La Corte ha, altresì, precisato i criteri per identificare le figure di fatto operanti all’interno di società inattive, utilizzate solo come “schermo” per compiere dei fatti penalmente rilevanti.

La figura dell'amministratore di fatto nei reati fallimentari. L’ipotesi della gestione di fatto di società "schermo" / E.L. Breda. - In: LE SOCIETÀ. - ISSN 1591-2094. - 2025:3(2025), pp. 333-345.

La figura dell'amministratore di fatto nei reati fallimentari. L’ipotesi della gestione di fatto di società "schermo"

E.L. Breda
2025

Abstract

With the decision in question, the Italian Supreme Court reaffirmed the principle that, in the context of bankruptcy offenses, an individual who, pursuant to the provisions of Article 2639 of the Italian Civil Code, assumes the role of a “de facto” administrator of the bankrupt company, is subject to the entire range of duties imposed on a “de jure” administrator, and may thus potentially incur criminal liability for all relevant criminal acts attributable to them. Furthermore, the Court clarified the criteria for identifying de facto figures operating within inactive companies, which are used solely as a “front” to carry out acts that are criminally significant.
Con la decisione commentata, la Suprema Corte ha ribadito il principio per il quale, in tema di reati fallimentari, il soggetto che, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 2639 c.c., assume la qualifica di amministratore “di fatto” della società fallita, è gravato dell’intera gamma di doveri cui è sottoposto l’amministratore “di diritto”, potendo, così, eventualmente assumere la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili. La Corte ha, altresì, precisato i criteri per identificare le figure di fatto operanti all’interno di società inattive, utilizzate solo come “schermo” per compiere dei fatti penalmente rilevanti.
Settore GIUR-14/A - Diritto penale
2025
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