Con la sentenza resa nel caso Semenya c. Svizzera, la Corte EDU ha condannato la Svizzera per non aver fornito un’adeguata tutela di alcuni diritti garantiti dalla CEDU nell’ambito del procedimento di impugnazione di un lodo arbitrale reso dal Tribunale arbitrale dello sport. Detta circostanza si sarebbe verificata a causa del controllo ristretto posto in essere dal Tribunale federale svizzero nell’ambito del procedimento di impugnazione del lodo arbitrale sportivo. La sentenza Semenya, oltre ad affrontare la questione della discriminazione nei confronti di soggetti con «differences of sexual development», offre lo spunto per alcune riflessioni sul ruolo che può essere svolto dalla Corte EDU per garantire il rispetto dei diritti sanciti nella CEDU nell’ambito di procedimenti arbitrali, in materia sportiva e non. Il presente contributo, chiarite le motivazioni del particolare interesse acquisito dalla questione soprattutto in tempi recenti (alla luce della crescente sfiducia nei confronti del meccanismo arbitrale), si concentra su due aspetti per spiegare il ruolo occupato dalla Corte EDU nel contesto della giustizia sportiva. Da un lato, viene affrontata la questione dell’ampiezza della giurisdizione della Corte EDU in una situazione che presenti un contatto minimo con uno Stato contraente la CEDU, dall’altro lato, viene chiarita l’estensione del controllo che la Corte EDU può svolgere sull’interpretazione del concetto di ordine pubblico di uno Stato contraente la CEDU. La conclusione raggiunta è la constatazione di una apparente volontà, da parte della Corte EDU, di costituire una comunità internazionale di valori di cui la Corte stessa si erge a garante supremo.
Il controllo sui lodi nell'arbitrato sportivo: quale ruolo per la Corte europea dei diritti umani? Note a margine della sentenza Semenya c. Svizzera / A. Liebman. - In: QUADERNI DI SIDIBLOG. - ISSN 2465-0927. - 2023:10(2023), pp. 317-343.
Il controllo sui lodi nell'arbitrato sportivo: quale ruolo per la Corte europea dei diritti umani? Note a margine della sentenza Semenya c. Svizzera
A. Liebman
2023
Abstract
Con la sentenza resa nel caso Semenya c. Svizzera, la Corte EDU ha condannato la Svizzera per non aver fornito un’adeguata tutela di alcuni diritti garantiti dalla CEDU nell’ambito del procedimento di impugnazione di un lodo arbitrale reso dal Tribunale arbitrale dello sport. Detta circostanza si sarebbe verificata a causa del controllo ristretto posto in essere dal Tribunale federale svizzero nell’ambito del procedimento di impugnazione del lodo arbitrale sportivo. La sentenza Semenya, oltre ad affrontare la questione della discriminazione nei confronti di soggetti con «differences of sexual development», offre lo spunto per alcune riflessioni sul ruolo che può essere svolto dalla Corte EDU per garantire il rispetto dei diritti sanciti nella CEDU nell’ambito di procedimenti arbitrali, in materia sportiva e non. Il presente contributo, chiarite le motivazioni del particolare interesse acquisito dalla questione soprattutto in tempi recenti (alla luce della crescente sfiducia nei confronti del meccanismo arbitrale), si concentra su due aspetti per spiegare il ruolo occupato dalla Corte EDU nel contesto della giustizia sportiva. Da un lato, viene affrontata la questione dell’ampiezza della giurisdizione della Corte EDU in una situazione che presenti un contatto minimo con uno Stato contraente la CEDU, dall’altro lato, viene chiarita l’estensione del controllo che la Corte EDU può svolgere sull’interpretazione del concetto di ordine pubblico di uno Stato contraente la CEDU. La conclusione raggiunta è la constatazione di una apparente volontà, da parte della Corte EDU, di costituire una comunità internazionale di valori di cui la Corte stessa si erge a garante supremo.| File | Dimensione | Formato | |
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