Lo scorso 10 luglio la Camera ha definitivamente approvato il disegno di legge A.C. n. 1718, d’iniziativa del Ministro Nordio, attualmente in corso di promulgazione e di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’art. 1 del disegno di legge, oltre ad abrogare la norma incriminatrice dell’abuso d’ufficio, riscrive ampiamente disciplina del delitto di traffico di influenze illecite, di cui all’art. 346-bis c.p. Letti congiuntamente, i due interventi restringono considerevolmente l’area del penalmente rilevante nel settore dei delitti contro la p.a., con esiti di parziale abolitio criminis rilevanti ai sensi e per gli affetti degli artt. 2, comma 2 e 673 c.p.p. Per quanto riguarda il traffico di influenze illecite, cui dedichiamo queste brevi note a prima lettura, la fattispecie viene ridefinita in senso molto restrittivo, se non addirittura “sterilizzata”, con le parole utilizzate da Vincenzo Mongillo sulle pagine di questa Rivista.

La legge Nordio e il “soffocamento applicativo” del traffico di influenze illecite. Tra parziale abolitio criminis e profili di illegittimità costituzionale per violazione di obblighi internazionali / G.L. Gatta. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - 2024:7-8(2024 Jul 16), pp. 145-152.

La legge Nordio e il “soffocamento applicativo” del traffico di influenze illecite. Tra parziale abolitio criminis e profili di illegittimità costituzionale per violazione di obblighi internazionali

G.L. Gatta
2024

Abstract

Lo scorso 10 luglio la Camera ha definitivamente approvato il disegno di legge A.C. n. 1718, d’iniziativa del Ministro Nordio, attualmente in corso di promulgazione e di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’art. 1 del disegno di legge, oltre ad abrogare la norma incriminatrice dell’abuso d’ufficio, riscrive ampiamente disciplina del delitto di traffico di influenze illecite, di cui all’art. 346-bis c.p. Letti congiuntamente, i due interventi restringono considerevolmente l’area del penalmente rilevante nel settore dei delitti contro la p.a., con esiti di parziale abolitio criminis rilevanti ai sensi e per gli affetti degli artt. 2, comma 2 e 673 c.p.p. Per quanto riguarda il traffico di influenze illecite, cui dedichiamo queste brevi note a prima lettura, la fattispecie viene ridefinita in senso molto restrittivo, se non addirittura “sterilizzata”, con le parole utilizzate da Vincenzo Mongillo sulle pagine di questa Rivista.
traffico di influenze illecite; art. 346 bis c.p.; legge Nordio traffico di influenze illecite Corte costituzionale; GRECO Italian reform trading in influence Constitutional Court
Settore GIUR-14/A - Diritto penale
16-lug-2024
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/gatta-la-legge-nordio-e-il-soffocamento-applicativo-del-traffico-di-influenze-illecite-tra-parziale-abolitio-criminis-e-profili-di-illegittimita-costituzionale-per-violazione-di-obblighi-internazionali
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