Con l’entrata in vigore della legge Nordio, il 25 agosto 2024, la prassi dovrà confrontarsi con gli effetti sui procedimenti pendenti e definiti, aventi ad oggetto imputazioni per abuso d’ufficio e traffico di influenze illecite. Come è noto, infatti, l’art. 1 della l. 9 agosto 2024, n. 114 con la lettera b) ha abrogato l’art. 323 c.p. e, con la lettera e), ha sostituito l’art. 346-bis c.p. In assenza di una disciplina transitoria, le questioni di diritto intertemporale dovranno essere affrontate e risolte al metro della disciplina generale in tema di successione di leggi penali prevista dall’art. 2 c.p., domandandosi, caso per caso, se ricorre una abolitio criminis. Nei limiti in cui le regole processuali lo consentano – e a seconda della fase processuale –, ci si potrà inoltre domandare se è possibile modificare l’imputazione o la qualificazione giuridica del fatto, ove riconducibile anche ad altre figure di reato (ad esempio, l’omissione di atti d’ufficio, la turbativa d’asta, la truffa, ecc.). In caso di riconosciuta abolitio criminis, ci si potrà infine chiedere se è possibile sollevare questioni di legittimità costituzionale. Notizie di stampa dei giorni scorsi hanno dato conto di come, in un procedimento penale con oltre trenta imputati, relativo a concorsi universitari, la Procura di Firenze starebbe valutando la possibilità di eccepire l’illegittimità costituzionale della norma che ha abrogato l’abuso d’ufficio. D’altra parte, sarà possibile valutare l’opportunità, ancor prima, di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della UE per chiarire se l’assetto normativo risultante dalla legge Nordio sia compatibile con le pertinenti disposizioni del diritto dell’U.E. (in particolare, quelle in tema di c.d. peculato per distrazione). Alla ripresa dell’attività giudiziaria, dopo la sospensione feriale, questi e altri interrogativi si porranno in un considerevole numero di procedimenti (migliaia sono quelli pendenti solo per abuso d’ufficio), in tutte le fasi: dalle indagini preliminari (dove a venire in rilievo sarà la possibile archiviazione dei procedimenti), al dibattimento, all’appello, al giudizio di legittimità, fino all’esecuzione penale. In quest’ultima fase, in particolare, è verosimile prevedere che davanti a tribunali e corti d’appello saranno avviati numerosi incidenti d’esecuzione per chiedere la revoca ex art. 673 c.p.p. delle sentenze di condanna o di patteggiamento per abuso d’ufficio o traffico di influenze passate in giudicato (sono oltre 3623, dal 1997 al 2022, quelle per abuso d’ufficio: dati del Casellario giudiziale). Ricordiamo al lettore che gli effetti favorevoli dipendenti dall’abolitio criminis sono plurimi: la cessazione dell'esecuzione della pena detentiva (se costituisce l’unico titolo di detenzione) o di eventuali misure cautelari personali in corso, il venir meno di eventuali pene accessorie (es., l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrattare con la p.a.) ed effetti penali della condanna. Chi può far valere l’abolitio criminis può fruire nuovamente della sospensione condizionale della pena in caso di condanna per un altro reato (cfr. Cass. S.U. Catanzaro n. 4687/2005); può evitare la contestazione della recidiva, sempre in caso di commissione di altro delitto non colposo (cfr., da ultimo, Cass. Sez. I, n. 28203/2023); può sottrarsi alle ipotesi di incandidabilità o di incapacità di ricoprire cariche in Parlamento, nel Governo, nelle Regioni, comuni o province, a norma della c.d. legge Severino (d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235). Sia l’abuso d’ufficio, sia il traffico di influenze illecite, infatti, sono annoverati da quella legge tra i reati la condanna definitiva per i quali può determinare, sul piano amministrativo, l’incandidabilità o l’incompatibilità ad assumere cariche pubbliche, ovvero la sospensione delle stesse, in caso di condanna non definitiva. Chi ha riportato una condanna e riesce ora a far valere l’intervenuta abolitio criminis esclude pertanto nei suoi confronti gli effetti della c.d. legge Severino (che il legislatore si è peraltro dimenticato di modificare, eliminando i riferimenti espressi all’art. 323 contenuti negli artt. 7 e 10 e sostituendoli – come sarebbe stato quanto meno opportuno e come ha fatto nel caso dell’art. 322 bis c.p. – con il riferimento al nuovo delitto di cui all’art. 314 bis c.p.). Restano ferme, invece, le obbligazioni civili da reato (cfr. Cass. S.U. Schirru, n. 46688/2016; Cass. Sez V, n. 4266/2006), comprese quelle relative al pagamento delle spese processuali (Cass. Sez. III, n. 1029/1993). Un problema che si potrà porre è inoltre quello della revoca della confisca – diretta o per equivalente – che sia stata disposta. Sul punto rinviamo a un ancora attuale pregevole contributo di Stefano Finocchiaro, pubblicato su Diritto penale contemporaneo nel 2018. In quel contributo si ricostruisce il quadro, non univoco, della giurisprudenza formatasi in materia e si argomenta, in modo persuasivo, a favore della revoca della confisca, diretta o per equivalente, distinguendo però l’ipotesi in cui la confisca non sia stata ancora eseguita (in tal caso, non può più esserlo, dopo l’abolizione del reato) ovvero sia stata eseguita (in questo caso la situazione giuridica si è già consolidata – al pari di quella di chi, al momento dell’abolizione del reato, ha già scontato la pena detentiva irrogata per quel reato – e non può quindi farsi luogo alla restituzione dei beni confiscati). La questione, evidentemente, ha ripercussioni sulla sorte degli eventuali provvedimenti di sequestro in corso, le cui sorti saranno messe in discussione. In attesa di seguire lo sviluppo delle prime applicazioni giurisprudenziali, ci proponiamo ora di svolgere qualche ulteriore considerazione, di metodo e di merito, addentrandoci nel non semplice scenario che da subito si presenta alla prassi.

Abuso d’ufficio e traffico di influenze dopo la l. n. 114/2024: il quadro dei problemi di diritto intertemporale e le possibili questioni di legittimità costituzionale / G.L. Gatta. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - 2024:7-8(2024 Aug 26), pp. 187-201.

Abuso d’ufficio e traffico di influenze dopo la l. n. 114/2024: il quadro dei problemi di diritto intertemporale e le possibili questioni di legittimità costituzionale

G.L. Gatta
2024

Abstract

Con l’entrata in vigore della legge Nordio, il 25 agosto 2024, la prassi dovrà confrontarsi con gli effetti sui procedimenti pendenti e definiti, aventi ad oggetto imputazioni per abuso d’ufficio e traffico di influenze illecite. Come è noto, infatti, l’art. 1 della l. 9 agosto 2024, n. 114 con la lettera b) ha abrogato l’art. 323 c.p. e, con la lettera e), ha sostituito l’art. 346-bis c.p. In assenza di una disciplina transitoria, le questioni di diritto intertemporale dovranno essere affrontate e risolte al metro della disciplina generale in tema di successione di leggi penali prevista dall’art. 2 c.p., domandandosi, caso per caso, se ricorre una abolitio criminis. Nei limiti in cui le regole processuali lo consentano – e a seconda della fase processuale –, ci si potrà inoltre domandare se è possibile modificare l’imputazione o la qualificazione giuridica del fatto, ove riconducibile anche ad altre figure di reato (ad esempio, l’omissione di atti d’ufficio, la turbativa d’asta, la truffa, ecc.). In caso di riconosciuta abolitio criminis, ci si potrà infine chiedere se è possibile sollevare questioni di legittimità costituzionale. Notizie di stampa dei giorni scorsi hanno dato conto di come, in un procedimento penale con oltre trenta imputati, relativo a concorsi universitari, la Procura di Firenze starebbe valutando la possibilità di eccepire l’illegittimità costituzionale della norma che ha abrogato l’abuso d’ufficio. D’altra parte, sarà possibile valutare l’opportunità, ancor prima, di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della UE per chiarire se l’assetto normativo risultante dalla legge Nordio sia compatibile con le pertinenti disposizioni del diritto dell’U.E. (in particolare, quelle in tema di c.d. peculato per distrazione). Alla ripresa dell’attività giudiziaria, dopo la sospensione feriale, questi e altri interrogativi si porranno in un considerevole numero di procedimenti (migliaia sono quelli pendenti solo per abuso d’ufficio), in tutte le fasi: dalle indagini preliminari (dove a venire in rilievo sarà la possibile archiviazione dei procedimenti), al dibattimento, all’appello, al giudizio di legittimità, fino all’esecuzione penale. In quest’ultima fase, in particolare, è verosimile prevedere che davanti a tribunali e corti d’appello saranno avviati numerosi incidenti d’esecuzione per chiedere la revoca ex art. 673 c.p.p. delle sentenze di condanna o di patteggiamento per abuso d’ufficio o traffico di influenze passate in giudicato (sono oltre 3623, dal 1997 al 2022, quelle per abuso d’ufficio: dati del Casellario giudiziale). Ricordiamo al lettore che gli effetti favorevoli dipendenti dall’abolitio criminis sono plurimi: la cessazione dell'esecuzione della pena detentiva (se costituisce l’unico titolo di detenzione) o di eventuali misure cautelari personali in corso, il venir meno di eventuali pene accessorie (es., l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrattare con la p.a.) ed effetti penali della condanna. Chi può far valere l’abolitio criminis può fruire nuovamente della sospensione condizionale della pena in caso di condanna per un altro reato (cfr. Cass. S.U. Catanzaro n. 4687/2005); può evitare la contestazione della recidiva, sempre in caso di commissione di altro delitto non colposo (cfr., da ultimo, Cass. Sez. I, n. 28203/2023); può sottrarsi alle ipotesi di incandidabilità o di incapacità di ricoprire cariche in Parlamento, nel Governo, nelle Regioni, comuni o province, a norma della c.d. legge Severino (d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235). Sia l’abuso d’ufficio, sia il traffico di influenze illecite, infatti, sono annoverati da quella legge tra i reati la condanna definitiva per i quali può determinare, sul piano amministrativo, l’incandidabilità o l’incompatibilità ad assumere cariche pubbliche, ovvero la sospensione delle stesse, in caso di condanna non definitiva. Chi ha riportato una condanna e riesce ora a far valere l’intervenuta abolitio criminis esclude pertanto nei suoi confronti gli effetti della c.d. legge Severino (che il legislatore si è peraltro dimenticato di modificare, eliminando i riferimenti espressi all’art. 323 contenuti negli artt. 7 e 10 e sostituendoli – come sarebbe stato quanto meno opportuno e come ha fatto nel caso dell’art. 322 bis c.p. – con il riferimento al nuovo delitto di cui all’art. 314 bis c.p.). Restano ferme, invece, le obbligazioni civili da reato (cfr. Cass. S.U. Schirru, n. 46688/2016; Cass. Sez V, n. 4266/2006), comprese quelle relative al pagamento delle spese processuali (Cass. Sez. III, n. 1029/1993). Un problema che si potrà porre è inoltre quello della revoca della confisca – diretta o per equivalente – che sia stata disposta. Sul punto rinviamo a un ancora attuale pregevole contributo di Stefano Finocchiaro, pubblicato su Diritto penale contemporaneo nel 2018. In quel contributo si ricostruisce il quadro, non univoco, della giurisprudenza formatasi in materia e si argomenta, in modo persuasivo, a favore della revoca della confisca, diretta o per equivalente, distinguendo però l’ipotesi in cui la confisca non sia stata ancora eseguita (in tal caso, non può più esserlo, dopo l’abolizione del reato) ovvero sia stata eseguita (in questo caso la situazione giuridica si è già consolidata – al pari di quella di chi, al momento dell’abolizione del reato, ha già scontato la pena detentiva irrogata per quel reato – e non può quindi farsi luogo alla restituzione dei beni confiscati). La questione, evidentemente, ha ripercussioni sulla sorte degli eventuali provvedimenti di sequestro in corso, le cui sorti saranno messe in discussione. In attesa di seguire lo sviluppo delle prime applicazioni giurisprudenziali, ci proponiamo ora di svolgere qualche ulteriore considerazione, di metodo e di merito, addentrandoci nel non semplice scenario che da subito si presenta alla prassi.
abuso d'ufficio; traffico di influenze illecite
Settore GIUR-14/A - Diritto penale
26-ago-2024
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/abuso-dufficio-e-traffico-di-influenze-dopo-la-l-n-114-2024-il-quadro-dei-problemi-di-diritto-intertemporale-e-le-possibili-questioni-di-legittimita-costituzionale
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