Il d.d.l. S. 1236 si inserisce nel solco dei c.d. pacchetti sicurezza, adottati a partire dal 2008[2], su impulso del Ministro dell’Interno, che anche in questa occasione è il primo firmatario del d.d.l. Non a caso, come nei precedenti pacchetti sicurezza, l’approccio è marcatamente securitario e fa leva, in buona parte, sul valore simbolico del diritto penale e sull’effetto di stigmatizzazione di condotte che suscitano allarme sociale. La vocazione populista del disegno di legge, del tutto prevalente, pone per molti aspetti problemi di compatibilità con i principi costituzionali: tra l’altro, in rapporto ai principi di uguaglianza/ragionevolezza e di proporzione della pena, per il rigore sanzionatorio nei confronti, in particolare, di condotte tipiche dei contesti di marginalità sociale; in relazione al principio di offensività, per l’eccessiva anticipazione della tutela e per l’incriminazione di forme di dissenso, nell’ambito di manifestazioni e proteste; in rapporto alla tutela della maternità, delle donne e dei bambini, per l’abolizione del rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena nei confronti delle donne in stato di gravidanza o madri di bambini di età inferiore a un anno.
Il pacchetto sicurezza e gli insegnamenti, dimenticati, di Cesare Beccaria / G.L. Gatta. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - 2024:11(2024 Nov 07), pp. 63-68.
Il pacchetto sicurezza e gli insegnamenti, dimenticati, di Cesare Beccaria
G.L. Gatta
2024
Abstract
Il d.d.l. S. 1236 si inserisce nel solco dei c.d. pacchetti sicurezza, adottati a partire dal 2008[2], su impulso del Ministro dell’Interno, che anche in questa occasione è il primo firmatario del d.d.l. Non a caso, come nei precedenti pacchetti sicurezza, l’approccio è marcatamente securitario e fa leva, in buona parte, sul valore simbolico del diritto penale e sull’effetto di stigmatizzazione di condotte che suscitano allarme sociale. La vocazione populista del disegno di legge, del tutto prevalente, pone per molti aspetti problemi di compatibilità con i principi costituzionali: tra l’altro, in rapporto ai principi di uguaglianza/ragionevolezza e di proporzione della pena, per il rigore sanzionatorio nei confronti, in particolare, di condotte tipiche dei contesti di marginalità sociale; in relazione al principio di offensività, per l’eccessiva anticipazione della tutela e per l’incriminazione di forme di dissenso, nell’ambito di manifestazioni e proteste; in rapporto alla tutela della maternità, delle donne e dei bambini, per l’abolizione del rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena nei confronti delle donne in stato di gravidanza o madri di bambini di età inferiore a un anno.File | Dimensione | Formato | |
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