L'A. esamina le conseguenze sistematiche prodotte nel rapporto tra impresa e lavoratori dal nuovo disposto dell'art. 2086 codice civile introdotto dal Codice della crisi di impresa (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),. Secondo la tesi dell'A. l'art. 2086 c.c., imponendo all'impresa l'adozione di assetti organizzativi adeguati, ha comportato una “oggettivazione” dei canoni di adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa che non può non condizionare nell'interpretare le clausole generali utilizzate anche nel diritto del lavoro per limitare i poteri unilaterali dell'impresa, prima tra tutti la clausola di "giustificato motivo oggettivo" che consente il licenziamento del lavoratore per motivi organizzativi. L'A,, però, segnala il rischio che questa nuova responsabilità di due diligence dell'impresa venga declinata soltanto in termine di "procedimentalizzazione" del potere datoriale volto ad assolvere non tanto una funzione precauzionale, quanto quella di esonero della responsabilità dell’impresa.
Dalla due diligence governance alla due diligence liability: le conseguenze sistematiche nel rapporto tra impresa e lavoratori / M. Pallini. - In: LAVORO, DIRITTI, EUROPA. - ISSN 2611-3783. - 2024:4(2024). (Intervento presentato al 1. convegno Statuti organizzativi e responsabilità d’impresa: gli interessi tutelati tenutosi a Milano nel 2024).
Dalla due diligence governance alla due diligence liability: le conseguenze sistematiche nel rapporto tra impresa e lavoratori
M. Pallini
2024
Abstract
L'A. esamina le conseguenze sistematiche prodotte nel rapporto tra impresa e lavoratori dal nuovo disposto dell'art. 2086 codice civile introdotto dal Codice della crisi di impresa (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),. Secondo la tesi dell'A. l'art. 2086 c.c., imponendo all'impresa l'adozione di assetti organizzativi adeguati, ha comportato una “oggettivazione” dei canoni di adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa che non può non condizionare nell'interpretare le clausole generali utilizzate anche nel diritto del lavoro per limitare i poteri unilaterali dell'impresa, prima tra tutti la clausola di "giustificato motivo oggettivo" che consente il licenziamento del lavoratore per motivi organizzativi. L'A,, però, segnala il rischio che questa nuova responsabilità di due diligence dell'impresa venga declinata soltanto in termine di "procedimentalizzazione" del potere datoriale volto ad assolvere non tanto una funzione precauzionale, quanto quella di esonero della responsabilità dell’impresa.| File | Dimensione | Formato | |
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