Gli sviluppi che hanno contraddistinto l’ordine costituzionale ungherese negli degli ultimi quindici anni hanno generato un vigoroso dibattito imperniato sull’analisi degli aspetti più allarmanti del nuovo corso costituzionale. Le circostanze impongono, tuttavia, di non tralasciare il riguardo per quei profili d’ordine istituzionale e costituzionale che si ritiene possano essere analizzati e compresi mediante il ricorso a categorie della dottrina costituzionale e della teoria generale del diritto. Si intende pertanto muoversi nell’ambito della sottile dicotomia tra due figure di veneranda dottrina – quella di "fuga nelle clausole generali" (Hedemann) e quella di "legislatore motorizzato" (Schmitt) – al fine di affrontare la questione fondamentale sottesa dall’intero impianto costituzionale ungherese: se, cioè, quest’ultimo sia idoneo a conservare la qualifica di sistema parlamentare o se sia invece la nozione di Regieurungsstaat (stato governativo) a meglio illuminarne le specificità. Dunque, la presente proposta d’intervento mira a problematizzare la complessa disciplina che la Legge Fondamentale, anche alla luce dei più recenti emendamenti, dispone rispetto ai molteplici stati di necessità nei quali l’ordinamento potrebbe incorrere. Il largo impiego della decretazione d’urgenza da parte del governo ungherese al fine di far fronte all’asserita emergenza migratoria ed alla pandemia di SARS-CoV-19 ha infatti consentito di porre drammaticamente in discussione la stabilità dello stato di diritto, tanto sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale. Ragionare approfonditamente sull’articolata dialettica tra parlamento e governo – quest’ultimo nel ruolo di legislatore straordinario – e sul riparto di competenze che le disposizioni costituzionali sugli stati di necessità stabiliscono permetterebbe di collocare il sistema costituzionale ungherese in una dimensione nuova, al confine tra la forma dello stato di diritto parlamentare e quella di uno stato autoritario.
Lo stato d’emergenza in Ungheria tra legislazione e decretazione: legislatore motorizzato o permanente fuga nelle clausole generali? / N. Nobile. ((Intervento presentato al 10. convegno Convegno annuale dell'Associazione DPCE - Il Governo nei sistemi parlamentari tenutosi a Sassari nel 2024.
Lo stato d’emergenza in Ungheria tra legislazione e decretazione: legislatore motorizzato o permanente fuga nelle clausole generali?
N. Nobile
2024
Abstract
Gli sviluppi che hanno contraddistinto l’ordine costituzionale ungherese negli degli ultimi quindici anni hanno generato un vigoroso dibattito imperniato sull’analisi degli aspetti più allarmanti del nuovo corso costituzionale. Le circostanze impongono, tuttavia, di non tralasciare il riguardo per quei profili d’ordine istituzionale e costituzionale che si ritiene possano essere analizzati e compresi mediante il ricorso a categorie della dottrina costituzionale e della teoria generale del diritto. Si intende pertanto muoversi nell’ambito della sottile dicotomia tra due figure di veneranda dottrina – quella di "fuga nelle clausole generali" (Hedemann) e quella di "legislatore motorizzato" (Schmitt) – al fine di affrontare la questione fondamentale sottesa dall’intero impianto costituzionale ungherese: se, cioè, quest’ultimo sia idoneo a conservare la qualifica di sistema parlamentare o se sia invece la nozione di Regieurungsstaat (stato governativo) a meglio illuminarne le specificità. Dunque, la presente proposta d’intervento mira a problematizzare la complessa disciplina che la Legge Fondamentale, anche alla luce dei più recenti emendamenti, dispone rispetto ai molteplici stati di necessità nei quali l’ordinamento potrebbe incorrere. Il largo impiego della decretazione d’urgenza da parte del governo ungherese al fine di far fronte all’asserita emergenza migratoria ed alla pandemia di SARS-CoV-19 ha infatti consentito di porre drammaticamente in discussione la stabilità dello stato di diritto, tanto sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale. Ragionare approfonditamente sull’articolata dialettica tra parlamento e governo – quest’ultimo nel ruolo di legislatore straordinario – e sul riparto di competenze che le disposizioni costituzionali sugli stati di necessità stabiliscono permetterebbe di collocare il sistema costituzionale ungherese in una dimensione nuova, al confine tra la forma dello stato di diritto parlamentare e quella di uno stato autoritario.Pubblicazioni consigliate
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