Il contributo affronta il tema della procedura concorsuale di liquidazione dell’eredità e in particolare della fase di formazione dello stato di graduazione, affrontando nello specifico due questioni. La prima riguarda il criterio in base al quale, in presenza di più legati di specie, si debba procedere all’alienazione dell’uno piuttosto che dell’altro in caso di insufficienza dell’attivo ereditario per soddisfare tutti i creditori; al riguardo, in mancanza di una regola specifica, si ritiene possa applicarsi in via analogica il criterio della riduzione proporzionale indicato dal codice all’art. 558, comma 1, c.c. per la reintegra della quota di legittima. La seconda attiene al criterio di graduazione che deve essere seguito laddove fra i legatari vi sia un legato in sostituzione di legittima. A tal riguardo, sulla base di una analisi sistematica della disciplina del legato in sostituzione di legittima, si conclude che ove l’attivo ereditario sia insufficiente a pagare i creditori dell’asse, nel concorso tra più legatari di specie, i legatari in sostituzione di legittima dovranno essere preferiti ai legatari di specie ordinari nella distribuzione dell’eventuale residuo, nei limiti in cui il loro legato grava sulla quota indisponibile; qualora, invece, non vi siano problemi di insufficienza dell’attivo per il pagamento dei creditori, nello stato di graduazione ai creditori seguono i legatari di genere ovvero obbligatori, con preferenza, anche, in tal caso, dei legati in sostituzione di legittima, che dovranno essere preferiti agli altri legatari.

Liquidazione concorsuale dei beni ereditari e legato in sostituzione di legittima / I. Maspes. - In: JUS CIVILE. - ISSN 2421-2563. - 2024:4(2024), pp. 643-655.

Liquidazione concorsuale dei beni ereditari e legato in sostituzione di legittima

I. Maspes
2024

Abstract

Il contributo affronta il tema della procedura concorsuale di liquidazione dell’eredità e in particolare della fase di formazione dello stato di graduazione, affrontando nello specifico due questioni. La prima riguarda il criterio in base al quale, in presenza di più legati di specie, si debba procedere all’alienazione dell’uno piuttosto che dell’altro in caso di insufficienza dell’attivo ereditario per soddisfare tutti i creditori; al riguardo, in mancanza di una regola specifica, si ritiene possa applicarsi in via analogica il criterio della riduzione proporzionale indicato dal codice all’art. 558, comma 1, c.c. per la reintegra della quota di legittima. La seconda attiene al criterio di graduazione che deve essere seguito laddove fra i legatari vi sia un legato in sostituzione di legittima. A tal riguardo, sulla base di una analisi sistematica della disciplina del legato in sostituzione di legittima, si conclude che ove l’attivo ereditario sia insufficiente a pagare i creditori dell’asse, nel concorso tra più legatari di specie, i legatari in sostituzione di legittima dovranno essere preferiti ai legatari di specie ordinari nella distribuzione dell’eventuale residuo, nei limiti in cui il loro legato grava sulla quota indisponibile; qualora, invece, non vi siano problemi di insufficienza dell’attivo per il pagamento dei creditori, nello stato di graduazione ai creditori seguono i legatari di genere ovvero obbligatori, con preferenza, anche, in tal caso, dei legati in sostituzione di legittima, che dovranno essere preferiti agli altri legatari.
Liquidazione eredità; stato di graduazione; legato; legato in sostituzione di legittima; concorso tra legatari
Settore GIUR-01/A - Diritto privato
2024
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