The article reconstructs the events that led the International Labour Organization (ILO) on November 10th, 2023, to request an advisory opinion from the International Court of Justice (ICJ) regarding the interpretation of Conv. 87/1948 on freedom of association. This request has been adopted to solve a dispute – which has been going on for decades within the ILO itself – concerning the right to strike. The key point is whether the right to strike should be regarded as an expression of trade union freedom and therefore protected by Conv. No. 87/1948, despite the absence of explicit mention in the Convention. From the labor law point of view, the matter is interesting not only because it is only the second time in its history that the ILO has activated this procedure, but also because a favorable opinion of the Hague Court on the point would elevate the strike to a universal international right. This decision would have profound implications for labour relations in particular for two main reasons. On the one hand, the right to strike is not recognised in all countries; on the other hand, although the frequency of strikes is declining (as the data clearly show), strikes remain an essential instrument for protecting workers’ interests. This was vividly demonstrated by the recent strike of Hollywood actors and screenwriters, without which it would probably have been difficult for their trade unions to reach the agreement with the studios (an agreement that not only improved pay conditions but also introduced new regulations on the use of artificial intelligence). The essay seeks to anticipate potential scenarios following the ICJ’s advisory opinion. It proposes a research hypothesis that recognises the right to strike as a human right, which would ensure international protection for this right while simultaneously mitigating the significance of an unfavorable opinion from the ICJ

L’articolo dà conto della vicenda che ha portato il 10 novembre 2023 l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) a richiedere un parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) circa l’interpretazione della Conv. n. 87/1948 sulla libertà sindacale. Ciò al fine di risolvere una controversia (che si consuma oramai da decenni all’interno della stessa Organizzazione), riguardante il diritto di sciopero. Il punto nevralgico è se tale diritto sia o meno da ritenere espressione della libertà sindacale e, dunque, in quanto tale, protetto dalla Conv. n. 87/1948, benché la stessa Convenzione non lo menzioni espressamente. Dal punto di vista lavoristico la vicenda è interessante non solo perché è solo la seconda volta dalla sua costituzione che l’OIL attiva questa procedura con riguardo all’interpretazione di una convenzione, ma anche perché un parere favorevole della CIG sul punto farebbe assurgere lo sciopero a diritto di livello internazionale a vocazione universale. Risultato rilevante, posto che, da un lato, esso non è un diritto riconosciuto in tutti i Paesi e, dall’altro, se è vero che, ad oggi, è uno strumento utilizzato sempre meno (come dimostrano chiaramente i dati), è vero anche che rimane “un’arma” essenziale per proteggere gli interessi dei lavoratori, come ha emblematicamente dimostrato il recente sciopero degli attori e sceneggiatori di Hollywood senza il quale sarebbe stato difficile per i sindacati raggiungere l’accordo con gli studios – effettivamente concluso – volto ad ottenere non solo una migliore retribuzione ma, addirittura, nuove regole sull’uso dell’intelligenza artificiale. Il contributo si interroga, inoltre, sui possibili scenari futuri, soffermandosi, in particolare, sulle criticità che un parere siffatto – positivo o negativo che sia – è inevitabilmente destinato a suscitare. Per ovviare a ciò, l’A. ritiene indispensabile che la dottrina si soffermi a riflettere sul tema sforzandosi di ricondurre saldamente il diritto di sciopero nell’ambito dei diritti umani. Tale costruzione, infatti, consentirebbe di garantire al diritto in parola piena copertura internazionale, stemperando, al contempo, l’importanza del suddetto parere.

Lo sciopero è un diritto di rango internazionale? L’OIL rimette la questione alla Corte internazionale di giustizia / F. Marinelli. - In: LABOR. - ISSN 2531-4688. - 2024:4(2024), pp. 405-425.

Lo sciopero è un diritto di rango internazionale? L’OIL rimette la questione alla Corte internazionale di giustizia

F. Marinelli
2024

Abstract

The article reconstructs the events that led the International Labour Organization (ILO) on November 10th, 2023, to request an advisory opinion from the International Court of Justice (ICJ) regarding the interpretation of Conv. 87/1948 on freedom of association. This request has been adopted to solve a dispute – which has been going on for decades within the ILO itself – concerning the right to strike. The key point is whether the right to strike should be regarded as an expression of trade union freedom and therefore protected by Conv. No. 87/1948, despite the absence of explicit mention in the Convention. From the labor law point of view, the matter is interesting not only because it is only the second time in its history that the ILO has activated this procedure, but also because a favorable opinion of the Hague Court on the point would elevate the strike to a universal international right. This decision would have profound implications for labour relations in particular for two main reasons. On the one hand, the right to strike is not recognised in all countries; on the other hand, although the frequency of strikes is declining (as the data clearly show), strikes remain an essential instrument for protecting workers’ interests. This was vividly demonstrated by the recent strike of Hollywood actors and screenwriters, without which it would probably have been difficult for their trade unions to reach the agreement with the studios (an agreement that not only improved pay conditions but also introduced new regulations on the use of artificial intelligence). The essay seeks to anticipate potential scenarios following the ICJ’s advisory opinion. It proposes a research hypothesis that recognises the right to strike as a human right, which would ensure international protection for this right while simultaneously mitigating the significance of an unfavorable opinion from the ICJ
L’articolo dà conto della vicenda che ha portato il 10 novembre 2023 l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) a richiedere un parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) circa l’interpretazione della Conv. n. 87/1948 sulla libertà sindacale. Ciò al fine di risolvere una controversia (che si consuma oramai da decenni all’interno della stessa Organizzazione), riguardante il diritto di sciopero. Il punto nevralgico è se tale diritto sia o meno da ritenere espressione della libertà sindacale e, dunque, in quanto tale, protetto dalla Conv. n. 87/1948, benché la stessa Convenzione non lo menzioni espressamente. Dal punto di vista lavoristico la vicenda è interessante non solo perché è solo la seconda volta dalla sua costituzione che l’OIL attiva questa procedura con riguardo all’interpretazione di una convenzione, ma anche perché un parere favorevole della CIG sul punto farebbe assurgere lo sciopero a diritto di livello internazionale a vocazione universale. Risultato rilevante, posto che, da un lato, esso non è un diritto riconosciuto in tutti i Paesi e, dall’altro, se è vero che, ad oggi, è uno strumento utilizzato sempre meno (come dimostrano chiaramente i dati), è vero anche che rimane “un’arma” essenziale per proteggere gli interessi dei lavoratori, come ha emblematicamente dimostrato il recente sciopero degli attori e sceneggiatori di Hollywood senza il quale sarebbe stato difficile per i sindacati raggiungere l’accordo con gli studios – effettivamente concluso – volto ad ottenere non solo una migliore retribuzione ma, addirittura, nuove regole sull’uso dell’intelligenza artificiale. Il contributo si interroga, inoltre, sui possibili scenari futuri, soffermandosi, in particolare, sulle criticità che un parere siffatto – positivo o negativo che sia – è inevitabilmente destinato a suscitare. Per ovviare a ciò, l’A. ritiene indispensabile che la dottrina si soffermi a riflettere sul tema sforzandosi di ricondurre saldamente il diritto di sciopero nell’ambito dei diritti umani. Tale costruzione, infatti, consentirebbe di garantire al diritto in parola piena copertura internazionale, stemperando, al contempo, l’importanza del suddetto parere.
OIL; libertà sindacale; diritto di sciopero; Convenzione OIL n. 87/1948; comitato di esperti sull’applicazione delle convenzioni e raccomandazioni; Corte Internazionale di Giustizia
Settore GIUR-04/A - Diritto del lavoro
2024
Article (author)
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