Il contributo si pone l’obiettivo di sondare i confini dell’obbligazione datoriale di sicurezza innanzi alla recente emersione di istanze sociali quali la sostenibilità, l’inclusione e, soprattutto, il benessere sul luogo di lavoro. Da un lato, l’A. teme che, come già avvenuto agli esordi del “fenomeno mobbing”, dai nuovi bisogni possa discendere un’automatica estensione della responsabilità datoriale, la quale potrebbe surrettiziamente assumere una natura oggettiva; dall’altro lato, egli rileva che, a fronte della formulazione aperta dell’art. 2087 c.c., l’ampiezza dell’obbligo contrattuale di protezione posto in capo al datore di lavoro può subire delle variazioni nel tempo, per effetto delle modifiche intervenute nella normativa di dettaglio. Quest’ultima, si sostiene in conclusione, può contribuire a dare ingresso nell’ordinamento ad interessi meritevoli di tutela, ma è pur sempre necessario che si tenga conto pure delle esigenze dell’organizzazione e che non si dia spazio ad impalpabili ed effimere pretese individualistiche, che finirebbero per alterare la struttura stessa del rapporto di lavoro.

Dalla prevenzione del mobbing alla promozione del benessere sul luogo di lavoro? Ragionando attorno ai “nuovi” perimetri degli obblighi e delle responsabilità datoriali in materia di sicurezza / M. Biasi. - In: AMBIENTEDIRITTO.IT. - ISSN 1974-9562. - 2024:2(2024 Sep), pp. 1-23.

Dalla prevenzione del mobbing alla promozione del benessere sul luogo di lavoro? Ragionando attorno ai “nuovi” perimetri degli obblighi e delle responsabilità datoriali in materia di sicurezza

M. Biasi
2024

Abstract

Il contributo si pone l’obiettivo di sondare i confini dell’obbligazione datoriale di sicurezza innanzi alla recente emersione di istanze sociali quali la sostenibilità, l’inclusione e, soprattutto, il benessere sul luogo di lavoro. Da un lato, l’A. teme che, come già avvenuto agli esordi del “fenomeno mobbing”, dai nuovi bisogni possa discendere un’automatica estensione della responsabilità datoriale, la quale potrebbe surrettiziamente assumere una natura oggettiva; dall’altro lato, egli rileva che, a fronte della formulazione aperta dell’art. 2087 c.c., l’ampiezza dell’obbligo contrattuale di protezione posto in capo al datore di lavoro può subire delle variazioni nel tempo, per effetto delle modifiche intervenute nella normativa di dettaglio. Quest’ultima, si sostiene in conclusione, può contribuire a dare ingresso nell’ordinamento ad interessi meritevoli di tutela, ma è pur sempre necessario che si tenga conto pure delle esigenze dell’organizzazione e che non si dia spazio ad impalpabili ed effimere pretese individualistiche, che finirebbero per alterare la struttura stessa del rapporto di lavoro.
Settore GIUR-04/A - Diritto del lavoro
set-2024
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