Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che, nell’applicare la continuazione in executivis tra più condanne, fra le quali una irrogata per un delitto punito con la pena dell’ergastolo sostituita, in sede di cognizione, con anni trenta di reclusione, il giudice deve considerare quale “pena più grave inflitta” quella risultante dalla riduzione per il rito speciale. La soluzione, che poggia su alcuni consolidati presupposti sostanziali e processuali, si pone in continuità con lo ius receptum in materia, tra alcune puntualizzazioni di sistema e omissioni idonee a generare nuovi dubbi interpretativi.
Il riconoscimento della continuazione in executivis e l’individuazione della “pena più grave” quando si è proceduto con giudizio abbreviato: l’intervento delle Sezioni Unite / F. Lazzarini. - In: PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA. - ISSN 2039-4527. - 5(2024), pp. 1126-1150.
Il riconoscimento della continuazione in executivis e l’individuazione della “pena più grave” quando si è proceduto con giudizio abbreviato: l’intervento delle Sezioni Unite
F. Lazzarini
2024
Abstract
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che, nell’applicare la continuazione in executivis tra più condanne, fra le quali una irrogata per un delitto punito con la pena dell’ergastolo sostituita, in sede di cognizione, con anni trenta di reclusione, il giudice deve considerare quale “pena più grave inflitta” quella risultante dalla riduzione per il rito speciale. La soluzione, che poggia su alcuni consolidati presupposti sostanziali e processuali, si pone in continuità con lo ius receptum in materia, tra alcune puntualizzazioni di sistema e omissioni idonee a generare nuovi dubbi interpretativi.| File | Dimensione | Formato | |
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