Pompeo Strabone stabilì con una lex che tutte le comunità urbanizzate della Cisalpina diventassero colonie e prefigurò il conferimento a esse di un Latium minus, che per diventare effettivo aveva bisogno che fossero individuate da Roma le magistrature locali che potevano portare all’acquisto della cittadinanza. L’individuazione delle singole comunità era poi avvenuta o con senatoconsulti o con plebisciti. Statuti locali (leges) erano stati recati alle singole comunità da magistrati incaricati da Roma e avevano introdotto le magistrature romane locali che conferivano la cittadinanza romana a chi le avesse ricoperte (ius adipiscendi civitatem Romanam per magistratum). Erano stati conclusi foedera con le singole colonie latine sine novis colonis, integrando o correggendo il cursus honorum locale predisposto dallo statuto. In alcuni casi i magistrati tradizionali delle singole comunità mantennero funzioni giurisdizionali.

Le magistrature nelle colonie latine “sine novis colonis” della Gallia Cisalpina / L. Gagliardi - In: Le strutture locali dell’Occidente romano. Atti del I Seminario Italo-Spagnolo Diuturna Civitas (L’Aquila, 4-6 maggio 2022) / [a cura di] Estela García Fernández, Enrique Melchor Gil, Simone Sisani. - Prima edizione. - Roma : Quasar, 2023. - ISBN 978-88-5491-420-9. - pp. 69-91

Le magistrature nelle colonie latine “sine novis colonis” della Gallia Cisalpina

L. Gagliardi
2023

Abstract

Pompeo Strabone stabilì con una lex che tutte le comunità urbanizzate della Cisalpina diventassero colonie e prefigurò il conferimento a esse di un Latium minus, che per diventare effettivo aveva bisogno che fossero individuate da Roma le magistrature locali che potevano portare all’acquisto della cittadinanza. L’individuazione delle singole comunità era poi avvenuta o con senatoconsulti o con plebisciti. Statuti locali (leges) erano stati recati alle singole comunità da magistrati incaricati da Roma e avevano introdotto le magistrature romane locali che conferivano la cittadinanza romana a chi le avesse ricoperte (ius adipiscendi civitatem Romanam per magistratum). Erano stati conclusi foedera con le singole colonie latine sine novis colonis, integrando o correggendo il cursus honorum locale predisposto dallo statuto. In alcuni casi i magistrati tradizionali delle singole comunità mantennero funzioni giurisdizionali.
Settore IUS/18 - Diritto Romano e Diritti dell'Antichita'
2023
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