Nell’affrontare la questione se alcune operazioni straordinarie, per quanto non espressamente menzionate dalle disposizioni del T.U.S.P.P., fossero da considerare comprese tra quelle che debbono essere precedute dall’adozione di atti “prodromici” da parte delle P.A. socie, i giudici del Consiglio di Stato, in base ad un criterio di carattere funzionale, sono pervenuti alla conclusione che la disciplina di cui all’art. 7, comma 7, T.U.S.P.P., in ragione del riferimento ivi contenuto alle operazioni di trasformazione di società, risulta applicabile alle operazioni di fusione e a quelle di scissione societarie. Tuttavia, occorre riconoscere che, nel caso di specie, l’applicazione di regole evidenziali era imposta in ragione non tanto di una presunta non infungibilità delle programmate operazioni societarie, quanto del fatto che dette operazioni risultavano finalizzate alla costituzione di un partenariato pubblico privato istituzionalizzato.

Fusioni, scissioni societarie che determinano la costituzione di un PPPI attraverso una modificazione del profilo soggettivo di società affidatarie di servizi di interesse economico generale / A. Maltoni. - In: URBANISTICA E APPALTI. - ISSN 1824-1905. - 2022:3(2022), pp. 377-380.

Fusioni, scissioni societarie che determinano la costituzione di un PPPI attraverso una modificazione del profilo soggettivo di società affidatarie di servizi di interesse economico generale

A. Maltoni
2022

Abstract

Nell’affrontare la questione se alcune operazioni straordinarie, per quanto non espressamente menzionate dalle disposizioni del T.U.S.P.P., fossero da considerare comprese tra quelle che debbono essere precedute dall’adozione di atti “prodromici” da parte delle P.A. socie, i giudici del Consiglio di Stato, in base ad un criterio di carattere funzionale, sono pervenuti alla conclusione che la disciplina di cui all’art. 7, comma 7, T.U.S.P.P., in ragione del riferimento ivi contenuto alle operazioni di trasformazione di società, risulta applicabile alle operazioni di fusione e a quelle di scissione societarie. Tuttavia, occorre riconoscere che, nel caso di specie, l’applicazione di regole evidenziali era imposta in ragione non tanto di una presunta non infungibilità delle programmate operazioni societarie, quanto del fatto che dette operazioni risultavano finalizzate alla costituzione di un partenariato pubblico privato istituzionalizzato.
fusioni; scissioni; PPPI; servizi di interesse economico generale
Settore IUS/10 - Diritto Amministrativo
Settore GIUR-06/A - Diritto amministrativo e pubblico
2022
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